Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 ottobre 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio rosso di Treviso".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A Certificazione Qualita' Agroalimentare S.r.l.", con decreto del 14 dicembre 1998, e' stata prorogata fino al 17 novembre 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta "Radicchio rosso di Treviso", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 671361;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Radicchio rosso di Treviso";
Ritenuto che non appare opportuno, essendo attualmente in corso la campagna di raccolta e commercializzazione, modificare il piano dei controlli attualmente autorizzato;
Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A. Certificazione Qualita' Agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio rosso di Treviso", registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 novembre 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.
Roma, 28 ottobre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
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