Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 novembre 2002
Imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto disponga, in conformita' alle disposizioni del richiamato regolamento CEE 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;
Vista la nota con la quale l'ENAC ha formulato la proposta di imposizione di oneri di servizio pubblico;
Vista la comunicazione n. 9660 in data 2 agosto 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea;
Considerato che l'ENAC ha dato atto di avere informato i vettori aerei operanti sulle rotte interessate, dell'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4.1.a) del citato regolamento CEE;
Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, previsti dall'art. 52, comma 35, della legge n. 448/2001;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento che non si renda necessario espletare la gara d'appalto di cui al citato art. 52, comma 36, della legge n. 448/2001;
Considerato altresi' che tale accertamento e' condizionato all'esercizio della facolta' dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
Ritenuto pertanto che, al fine di assicurare adeguati collegamenti aerei, rispondenti a criteri di continuita', regolarita', capacita' e tariffazione, occorre istituire oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone,
Decreta:
I servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Crotone con Milano e con Roma sono sottoposti ad onere di servizio pubblico, secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente imposizione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nessun vettore abbia istituito o si appresti ad istituire servizi di linea con l'assunzione di oneri di servizio pubblico, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire una gara d'appalto europea, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del citato regolamento CEE.
La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo provvedimento.
Agli oneri derivanti dal presente decreto si fara' fronte nei limiti della dotazione finanziaria iscritta sul capitolo 2165 del Cdr n. 4 "Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo e aereo" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2002
Il Ministro: Lunardi
 
Allegato

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'Art. 4, PAR. 1, LETT. a) DEL REG. (CEE) n. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia.
A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lett. a) del regolamento n. 2408/98/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente a quanto previsto dell'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1.Rotte interessate:
Crotone-Milano e vv.;
Crotone-Roma Fiumicino e vv.

1.1 Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio della Comunita' europea del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti sottoposti al regime di pieno coordinamento.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
Gli oneri di servizio pubblico, sono i seguenti:
2.1 In termini di numero di frequenze minime:
a) tra Crotone-Milano e vv. - almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno;
b) tra Crotone-Roma e vv. - almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno.

2.2 In termini di orari.
Per entrambe le rotte Crotone-Milano e vv. e Crotone-Roma e vv., gli orari devono prevedere un volo di andata in mattinata (6-9) e un volo di ritorno in serata (18-21), in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali limitazioni operative aeroportuali.

2.3 In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta.
Gli aeromobili impiegati dovranno fornire sulla rotta Crotone-Milano e vv. una capacita' minima di 40 posti, mentre sulla rotta Crotone-Roma e vv., nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno dovranno fornire una capacita' minima di 70 posti e, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre e nei 15 e 5 giorni rispettivamente delle festivita' natalizie e pasquali, una capacita' minima di 140 posti. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacita' diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata, anche attraverso un'implementazione delle frequenze, una capacita' equivalente su base annua.

2.4 In termini di tariffe.
Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta, al netto di IVA e tasse aeroportuali, sono le seguenti:
Crotone-Milano o vv. Euro 85,00;
Crotone-Roma o vv. Euro 60,00.
Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente, calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata. Analogamente si provvedera' nel caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volonta' dei vettori di altri fattori di costo.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.
L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

2.5 In termini di continuita' dei servizi.
Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA, l'1% del numero dei voli previsti.
Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderli senza un preavviso di sei mesi.
3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione puo' comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale.
 
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