Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 novembre 2002
Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenete i dati periodici della gestione di cassa che le provine, i comuni, le unioni di comuni e le citta' metropolitane sono obbligati a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrarioni, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 28 ottobre 1996, con cui e' stato determinato il prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 160 demanda ad apposito regolamento l'approvazione, tra l'altro, del sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la struttura del sistema di codifica di bilancio;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 24 giugno 20(12, con il quale vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, e vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche;
Ravvisata la necessita' di procedere ad una nuova definizione dello schema-tipo del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa sulla base delle modificazioni introdotte dal citato decreto del 24 giugno 2002;
Tenuto conto che l'art. 162, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. impone che il bilancio finanziario degli enti locali sia redatto in termini di sola competenza;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e le funzioni gestionali amministrative spettanti ai dirigenti;
Considerato che oggetto del presente decreto e' l'approvazione di aspetti puramente gestionali dei bilanci degli enti locali, quali l'individuazione delle voci economiche del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito prospetto relativo ai dati periodici di cassa che le province, i comuni, le unioni di comuni e le citta' metropolitane sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Galletta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2002
Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI
 
----> Vedere prospetto da pag. 7 a pag. 16 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone