Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 ottobre 2001
Chiusura della gestione liquidatoria del "Consorzio idraulico di terza categoria" di Cortona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;
Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;
Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative", che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;
Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria di Cortona (Arezzo) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;
Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 39.869.190 (Euro 20.590,72) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
La liquidazione del patrimonio del "Consorzio idraulico di terza categoria" di Cortona (Arezzo) e' chiusa a tutti gli effetti.
 
Art. 2.
E' approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 39.869.190 (Euro 20.590,72).
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2001
Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio
 
Allegato

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