Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2002
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati d'intesa con i Ministri della difesa e dell'interno, n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2001, con il quale il dott. Gianni Letta e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario generale del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2001, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta;
Considerata l'esigenza di assicurare la necessaria continuita' alla gestione degli organismi di informazione e sicurezza;
Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Letta le funzioni di cui al presente decreto e quindi conseguentemente integrare il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2001;
Decreta:
1. A decorrere dal 15 novembre 2002, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta, sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Al Sottosegretario di Stato sono, in particolare, delegate:
a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);
b) la facolta' di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti il Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
c) le attivita' di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1985 in ordine all'emanazione da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.
3. Al Sottosegretario di Stato e' delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tal fine costituite.
4. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.
5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) l'alta direzione, la responsabilita' politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;
c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;
d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;
e) l'emanazione, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;
f) l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a carattere normativo di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo le procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;
g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;
h) la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 26 novembre 2002
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 35
 
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