Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA
DECRETO 16 ottobre 2002
Approvazione delle modifiche al regolamento elettorale.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Viste le deliberazioni in data 23 luglio 2002 (verbale n. 130 del comitato direttivo) e del 24 luglio 2002 (verbale n. 129 del consiglio di amministrazione), con le quali sono state approvate le modifiche al regolamento elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi";
Considerato che le modifiche al regolamento sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il 30 luglio 2002 (pos. 1-bis/B prot. n. 1531);
Considerata la nota dell'8 ottobre 2002, prot. n. 1210, con la quale si comunica che detto Ministero non ha osservazioni da formulare in merito al regolamento;
Visto il provvedimento urgente del presidente del 16 ottobre 2002;
Decreta:
Sono approvate le unite modifiche al regolamento generale d'organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Roma, 16 ottobre 2002
Il presidente: Figa' - Talamanca
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Art. 1.
Corpo elettorale

Alle elezioni dei sette componenti del comitato direttivo dell'I.N.d.A.M. di cui al comma 2, dell'art. 6, della legge 11 dicembre 1992, n. 153, partecipano i professori ordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, appartenenti ad universita' e a istituti di istruzione universitaria italiani, docenti delle discipline matematiche elencate nell'allegato A.
I docenti di cui al comma 1 godono, purche' in servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di indizione delle elezioni, tanto dell'elettorato attivo quanto dell'elettorato passivo.
Art. 2.
Elezioni - Commissione elettorale

Le elezioni hanno luogo ogni quattro anni e sono indette dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica almeno centoventi giorni prima della scadenza dei componenti del comitato direttivo uscente. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le elezioni vengono indette dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro sessanta giorni da quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del presidente dell'I.N.d.A.M. di emanazione del presente regolamento. Alle operazioni elettorali e agli scrutini per le elezioni del presente regolamento sovrintende una commissione nominata dal presidente dell'I.N.d.A.M., costituita da cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti tra coloro che sono provvisti dell'elettorato.
La commissione nella sua prima adunanza elegge il presidente e il segretario nel proprio seno.
Art. 3.
Procedimento elettorale

Le elezioni hanno luogo mediante un procedimento elettorale complesso, articolato in due gradi. Nel corso delle elezioni di primo grado, gli elettori vengono chiamati a scegliere, indifferentemente in tutto il corpo elettorale, trentasei "grandi elettori".
Nel corso delle elezioni di secondo grado, i trentasei "grandi elettori", dopo un'accurata analisi dell'attivita' svolta dall'I.N.d.A.M. nell'ultimo quadriennio e una ponderata valutazione dell'attivita' che l'Istituto sara' chiamato a svolgere nel futuro quadriennio, procederanno ad indicare i sette componenti del comitato diretttivo prescegliendoli al loro interno come al loro esterno.
Art. 4.
Elenco degli elettori - Rettifiche

L'elenco nominativo dei professori che hanno titolo per prendere parte alla votazione e' formato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed e' comunicato all'I.N.d.A.M. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni. Tale elenco viene, sotto la sorveglianza della commissione elettorale, distribuito a tutte le universita' italiane o Istituti di istruzione universitaria, entro venti giorni da quelli del suo ricevimento da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con invito ai rettori e ai direttori di affissione all'albo delle rispettive universita' e istituti per non meno di venti giorni.
Di quanto sopra viene dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi hanno facolta' di fare opposizione, entro venti giorni dal di' di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal precedente comma, tramite i rettori delle universita' e i direttori degli istituti di istruzione universitaria, alla commissione elettorale di cui all'art. 2.
L'opposizione deve comunque pervenire all'l.N.d.A.M. entro quaranta giorni da quello della data di pubblicazione del citato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La commissione elettorale, con deliberazione motivata, accoglie o respinge le opposizioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, e nei giorni successivi da' avviso ai rettori e ai direttori delle variazioni da apportare agli elenchi che sano stati loro precedentemente inviati.
Art. 5.
Seggi elettorali - Schede

Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni presso ogni universita' o istituto di istruzione universitaria e' costituito dal presidente dell'I.N.d.A.M. un seggio elettorale composto da quattro docenti, di cui uno con funzione di supplente, designati dalla commissione elettorale.
Ogni seggio elegge il proprio presidente.
La commissione elettorale fara' tempestivamente pervenire a ciascun seggio elettorale le schede di votazione.
Ogni scheda reca da un lato un tagliando sul quale devono essere apposti il timbro dell'I.N.d.A.M. e la firma di un componente della commissione elettorale, nonche' la firma del Presidente del seggio elettorale competente. Unitamente alle schede sara' fatto pervenire al seggio elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto, predisposto con uno spazio libero accanto a ciascun nome affinche' ogni interessato, prima di esercitare il diritto di voto, possa apporvi la propria firma.
Art. 6.
Elezioni di primo grado

Nel giorno prestabilito le votazioni hanno inizio alle ore 9 e terminano alle ore 18.
Aperta la votazione, il presidente del seggio consegna a ciascun elettore, previo accertamento dell'identita' personale, una scheda, curando che l'elettore stesso provveda ad apporre la propria firma sull'apposito elenco.
Ciascun elettore vota scrivendo, in modo chiaro e leggibile, nella parte centrale della scheda il nome e cognome dei candidati che intende designare, in numero non superiore a dodici. Eventuali designazioni in eccedenza sono nulle. Il voto e' individuale e segreto.
Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al Presidente del seggio che la inserisce, in presenza dell'elettore, nell'urna.
I docenti impossibilitati a votare nell'universita' di appartenenza, possono votare nell'universita' piu' vicina nella quale esista il seggio elettorale, purche' muniti di dichiarazione del rettore dell'universita' di appartenenza attestante il possesso dei requisiti per esercitare il diritto di voto.
Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, i membri del seggio elettorale:
a) accertano il numero dei votanti che risulta dall'elenco;
b) estraggono le schede verificando che il loro numero corrisponda a quello dei votanti;
c) raccolgono e chiudono in plichi separati che saranno immediatamente sigillati e firmati esternamente dai membri stessi, le schede votate e le schede non utilizzate;
d) redigono e sottoscrivono apposito processo verbale a cui allegano, quale parte integrante, l'elenco dei votanti.
Detto materiale dovra' quindi essere consegnato inmediatamente ai direttori amministrativi che provvederanno, entro tre giorni dalle elezioni, a far pervenire i plichi, tramite una persona debitamente autorizzata, al Presidente della commissione elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - Citta' Universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma, ove si svolgeranno le operazioni di scrutinio.
Lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti viene effettuato dalla commissione elettorale in seduta pubblica.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, firmato dai componenti della commissione, dal quale risultano i nominativi dei trentasei docenti prescelti allo scopo di eleggere i sette componenti del comitato direttivo dell'IN.d.A.M.
Nell'ipotesi in cui due o piu' candidati conseguano un egual numero di voti, prevale colui che ha una maggiore anzianita' di ruolo; a parita' di anzianita' di ruolo viene preferito colui che e' piu' anziano di eta'.
Art. 6-bis.
Procedure telematiche

Le procedure di cui i precedenti articoli 4, 5 e 6 possono essere sostituite da procedure telematiche che prevedono:
1. la definizione dell'elenco dell'elettorato attivo e passivo, in conformita' a quanto disposto dall'art. l del presente regolamento;
2. la pubblicita' per via telematica degli elenchi e la possibilita' di presentare opposizione entro venti giorni dalla pubblicazione degli stessi;
3. l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza del voto.
Le procedure telematiche sono definite, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con provvedimento del Presidente, che sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale.
Art. 7.
Elezioni di secondo grado

Non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della conclusione delle elezioni di primo grado, il presidente dell'I.N.d.A.M. convoca i trentasei eletti in Roma, presso la sede dell'Istituto, mediante avviso scritto, contenente il seguente ordine del giorno:
1) esame dell'attivita' svolta dall'I.N.d.A.M. nell'ultimo quadriennio;
2) prospettive di attivita' dell'I.N.d.A.M. per il prossimo quadriennio;
3) elezione dei sette componenti del Comitato direttivo dell'I.N.d.A.M.
Il presidente dell'I.N.d.A.M. presiede la riunione dell'assemblea elettorale per quanto riguarda i primi due punti posti all'ordine del giorno. La riunione e' valida se sono presenti almeno ventisette elettori su trentasei.
Le elezioni di cui al punto 3) hanno luogo a scrutinio segreto, mediante l'utilizzazione di schede a tale fine predisposte dalla commissione elettorale, con un procedimento analogo a quello descritto nell'art. 6.
Ciascun elettore puo' esprimere 4 voti di preferenza, scegliendo i candidati anche al di fuori dell'assemblea elettorale, purche' naturalmente fra coloro che sono dotati di elettorato attivo e passivo.
Le schede vengono raccolte in apposita urna dalla commissione elettorale, la quale, ultimata la votazione, procede seduta stante allo scrutinio, proclamando, mediante processo verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti, i nomi degli eletti.
Tutti gli atti relativi alle elezioni vengono subito rimessi in originale al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica affinche' egli possa procedere alla nomina del Comitato direttivo dell'I.N.d.A.M.
Art. 8.
Vacanze del comitato direttivo

Nell'ipotesi in cui nel corso del quadriennio di durata del comitato direttivo abbiano a verificarsi per dimissioni, decadenza od altra causa delle vacanze, ai posti che si renderanno liberi saranno dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nominati componenti del comitato direttivo coloro che seguono nell'ordine nell'elenco dei candidati non eletti.
Art. 9.
Durata in carica

I componenti del comitato direttivo non possono essere confermati nella carica se non per una sola volta consecutiva.
 
Allegato A
Elenco delle discipline matematiche

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