Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 novembre 2002
Determinazione delle modalita' di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 settembre 1998, n. 337, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione;
Visti i decreti legislativi di attuazione della sopra citata delega e, in particolare, l'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ha previsto la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attivita' di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della sopra citata legge n. 337 del 1998, ha previsto l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2001 con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli allora Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il rendiconto, relativo all'anno 1998, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla predetta legge n. 377 del 1958 e successive modificazioni, dal quale si evince che il predetto avanzo patrimoniale ammonta a 1.137.642 milioni di lire, pari a 587.543.059,59 euro;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 12 dicembre 2001 fra l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi (ASCOTRIBUTI) e le associazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA, SNALEC e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002, per l'istituzione, presso l'INPS, del "Fondo si solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112", ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Preso atto dell'accordo stipulato in data 28 febbraio 2002 fra l'ASCOTRIBUTI, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002, che prevede l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarieta' sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, tramite un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro;
Decreta:
Articolo unico
1. L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, pari a 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, e' utilizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112", che l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA hanno convenuto di istituire presso l'INPS, con accordo stipulato in data 12 dicembre 2001 e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002.
2. L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, da parte del Fondo di solidarieta' di cui al comma 1, avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni.
Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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