Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 4 ottobre 2002 |
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale |
|
|
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" ed in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2001 di nomina del comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio della Prima guerra mondiale, istituito dall'art. 4, comma 2, della legge; Visti i verbali delle riunioni in data 25 marzo, 29 maggio, 13 giugno e 18 settembre 2002 del suddetto comitato tecnico-scientifico speciale e gli annessi documenti; Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge che attribuisce al Ministero per i beni e le attivita' culturali il compito di definire i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1; Decreta: Art. 1. 1. Sono adottati i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. l della legge 7 marzo 2001, n. 78, come definiti nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 4 ottobre 2002 Il Ministro: Urbani |
| Allegato A
DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI TECNICO-SCIENTIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, n. 78
Considerazioni generali.
La legge 7 marzo 2001, n. 78, recante norme sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, affida allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle "testimonianze" definite nell'art. 1, comma 2, della medesima legge, che costituiscono "vestigia" della guerra. E' altresi' previsto che i privati in forma singola a associata, gli enti pubblici territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano provvedere direttamente agli interventi di cui sopra, e/o essere ammessi a godere di finanziamenti statali, con le modalita' previste dall'art. 8 della legge n. 78/2001. I progetti di intervento debbono essere presentati alle Soprintendenze competenti per territorio che ne dovranno esaminare la compatibilita' con i criteri tecnico-scientifici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, definiti dal comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, oltre a quelli di tutela se trattasi di interventi su "beni" rientranti nelle categorie definite dal decreto legislativo n. 490/1999. Tanto premesso si formulano, criteri tecnico-scientifici d'intervento, ai quali debbono attenersi i soggetti conservatori. 1. Criteri tecnico-scientifici degli interventi. A norma dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, gli obiettivi degli interventi consistono nella ricognizione, nella catalogazione, nella manutenzione e nel restauro, nella gestione e nella valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto. Tale consequenzialita' adottata dal legislatore configura priorita' tecniche che si ritiene debbano essere rispettate. La ricognizione e il censimento del patrimonio storico della Grande Guerra si considera propedeutico ai fini della conoscenza della vastita' e dell'importanza delle vestigia conservate e dunque preliminare a progetti di intervento analitico sui singoli beni (oggetti). Nello stesso tempo la qualita' e lo stato di conservazione del suddetto patrimonio, inseriti in una opportuna catalogazione, risultano essere elemento non secondario ai fini di qualsivoglia intervento di tutela. Pertanto saranno propedeutici, ai fini della fattibilita', interventi di ricognizione come momento preliminare a quelli di inventariazione analitica, di catalogazione e di restauro. Ai fini della gestione e della valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra i sindaci, o per loro gli assessori alla cultura, individuati dalla normativa (art. 9) come l'autorita' istituzionale destinataria delle comunicazioni di possesso, da presentarsi dai detentori a qualsiasi titolo di "reperti mobili o cimeli" o di raccolte degli stessi, saranno i soggetti istituzionali di riferimento per una prima indagine conoscitiva dell'entita' del patrimonio in argomento. Resta comunque fermo il ricorso, da parte delle Soprintendenze, ai rapporti istituzionali gia' instaurati o da instaurare sul territorio con gli altri soggetti, pubblici e privati, per un piu' articolato censimento. Quanto sopra per rendere di pubblica conoscenza il patrimonio testimoniale ovunque esso risulti conservato. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 5 (divieto di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia) e comma 6 (applicazione dell'art. 51 del "Testo Unico" di cui al decreto legislativo n. 490/1999 a cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli), le modalita' di intervento dovranno soddisfare le seguenti indicazioni: 1.1. Interventi sui reperti singoli, su collezioni di cimeli e sugli archivi. Gli interventi si conformeranno, per i "beni" vincolati - e per quelli non vincolati, ove sia richiesto il finanziamento dello Stato - ai parametri definiti dal Ministero (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ICCD, Istituto centrale per il catalogo unico ICCU, Direzione generale per gli archivi, Istituto centrale del restauro ICR, ecc.). Per gli archivi le proposte di intervento saranno relative ad archivi organici, documentali e/o fotografici, o a parti significative ed organiche di archivi attinenti la Grande Guerra. 1.1.1 Interventi di ricognizione e catalogazione/inventariazione: A) Ricognizione: indagine di massima per l'individuazione dei reperti, pubblici o privati, d'interesse storico e testimoniale, o degli archivi; B) Catalogazione/inventariazione: descrizione analitica dei reperti o degli archivi, al fine di consentire la piu' ampia fruizione delle testimonianze. 1.1.2. Interventi di manutenzione e restauro: 1.1.2.1. dei reperti. a) Manutenzione: l'intervento deve porre in atto le operazioni/opere necessarie per conservare l'esistente; b) Conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del reperto; c) Restauro: il restauro dei cimeli (uniformi, armi, equipaggiamenti, diari, corrispondenza, ecc.) dovra' rispondere ai seguenti criteri: 1) sono vietate le alterazioni delle caratteristiche dei materiali e storiche del reperto; 2) l'intervento deve mirare a fermare o almeno a rallentare i processi degenerativi (come nella conservazione), ma anche a ristabilire l'integrita' strutturale, non solo esteriore, del cimelio; 3) ogni elemento originale deve essere salvaguardato e recuperato o, qualora cio' non sia possibile, nella scelta dei materiali sostitutivi si seguiranno criteri di funzionalita', durabilita', e compatibilita' con l'originale; 4) non e' ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti siano essi puramente decorativi o strutturali. Eventuali integrazioni, necessarie alla fruizione dell'oggetto e comunque mirate alla sua conservazione e contestualizzazione, dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, dell'originale; 5) i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili per assicurare la possibilita' di smontaggio e di interventi futuri; 6) i prodotti impiegati dovranno rispondere ai criteri di efficacia, reversibilita' e stabilita' chimico-fisica e biologica; 1.1.2.2. degli archivi. a) Restauro: gli interventi di restauro sugli archivi dovranno rispondere ai seguenti criteri: l'intervento di restauro dovra', di norma, riguardare organiche serie o porzioni di serie documentali; la decisione riguardo al materiale da sottoporre a restauro andra' assunta con ogni cautela, nell'ambito di un'accurata ricognizione e programmazione su documenti che oggettivamente necessitano di tali rimedi; 1) sono vietati gli interventi che comportino alterazione delle caratteristiche materiali e storiche del documento; 2) l'intervento deve mirare a fermare o, almeno, a rallentare i processi degenerativi e a ristabilire l'integrita', non solo esteriore, ma "strutturale" del documento; 3) ogni elemento originale va salvaguardato e recuperato o, qualora cio' non sia possibile, nella scelta di materiali sostitutivi si seguiranno criteri di funzionalita', durabilita' e compatibilita' con l'originale; 4) non e' ammessa alcuna riproduzione imitativa degli elementi mancanti, siano essi puramente decorativi o contenutistici; 5) i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili per assicurare la possibilita' di smontaggio e di interventi futuri; 6) i prodotti impiegati debbono rispondere a criteri di efficacia, reversibilita' e stabilita' chimico-fisiche e biologiche. Gli interventi di restauro sugli archivi pubblici non statali e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico saranno conformi alle linee guida fissate dal Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato. 1.2. Interventi sulle testimonianze legate al territorio. 1.2.1. Interventi di ricognizione dei manufatti: a) Censimento: individuazione sul territorio delle vestigia. b) Rilievo: metrico e tipologico. c) Analisi: ricerca dei documenti di archivio relativi alla vita (costruzione, utilizzo, vicende belliche ecc.) del manufatto. 1.2.2. Interventi di recupero: a) memorializzazione: elementi indicatori sul territorio (segnaletica, cippi, croci), delle antropizzazioni operate durante le operazioni belliche; b) manutenzione: l'intervento opera su manufatti in uso, realizzando quanto necessario ai fini di conservare la preesistenza evitando rimozioni o interventi sostitutivi non giustificati; c) conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del manufatto al limite della memoria; d) restauro: puo' essere consentita la modifica funzionale del manufatto per rispondere alle esigenze attuali nella compatibilita' con le caratteristiche preesistenti. Le modifiche dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, delle preesistenze; e) ripristino: la ricostruzione di manufatti (trincee, ricoveri ecc.) e' limitata a tratti dimostrativi per i quali e' ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti; A titolo esemplificativo il progetto presentato, nel caso di interventi sul territorio, prevedera': relazione storica sulle vicende belliche in quell'area territoriale (supportata possibilmente da specifiche ricerche archivistiche); inquadramento topografico e assetto idro-geologico dei luoghi; perimetrazione dei manufatti e individuazione delle emergenze e/o di aree sottoposte a vincolo; studio sulla cantierabilita' durante le operazioni belliche; individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei manufatti; descrizione delle tecniche costruttive dell'edilizia locale e relative coloriture; censimento naturalistico delle coltivazioni e piantumazioni in relazione alle trasformazioni avvenute; valorizzazione del territorio, dei manufatti e dell'oggettistica (cimeli e residuati) collegati all'intervento proposto; capacita' gestionale nel tempo. I suddetti approfondimenti sono da considerare propedeutici a qualsiasi tipo di intervento di recupero (1/2 1.2.2.). Nel caso di interventi su "beni" vincolati si adotteranno inoltre tutti i criteri stabiliti dalle Soprintendenze competenti per territorio. 1.3. Interventi di valorizzazione. La legge indica, tra gli obiettivi di valorizzazione, quelli intesi a assicurare la piu' ampia fruizione dei beni. E' quindi auspicabile che gli interventi sul territorio possano inserirsi in percorsi storico-naturalistici o didattici, fruibili quindi in parte anche da scolaresche o da turisti non attrezzati, con possibilita' gestionali legate ad attivita' gia' radicate sul territorio (guide alpine, guardie forestali, impianti di risalita, infrastrutture turistiche). E' compito dei comuni, nell'ambito delle attivita' culturali, promuovere mostre temporanee e/o itineranti, che possano costituire poli di orientamento per la conoscenza delle collezioni private di cimeli, ed inoltre rendere noto il loro valore testimoniale mediante pubblicazioni dei cataloghi. Nel caso degli archivi o di raccolte di reperti mobili i progetti di valorizzazione dovranno essere elaborati tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione della documentazione. Non saranno percio' ammesse iniziative suscettibili di nuocere alla integrita' fisica dei materiali o incompatibili con il valore culturale del bene. In occasione di mostre, anche itineranti, saranno verificate le condizioni di sicurezza dei materiali e saranno adottate le cautele necessarie a garantirne la salvaguardia sia durante il trasporto che durante l'esposizione. L'eventuale trasferimento temporaneo all'estero di materiale appartenente a beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 e' regolato dalle vigenti disposizioni. Cautele analoghe saranno adottate per la restante documentazione. |
|
|
|