Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2002 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO 14 ottobre 2002
Modifiche al decreto 20 maggio 2002, riguardante il vincolo di immodificabilita' temporanea sull'arcipelago delle isole Egadi.

IL DIRIGENTE
del Dipartimento regionale
dei beni culturali ed ambientali

Visto lo statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere protocollo n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, con il quale e' stato apposto il vincolo di immodificabilita' temporanea sull'arcipelago delle isole Egadi;
Visto l'art. 1 del citato D.D.S. n. 5936/2002, che vieta "ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell'art. 151 del testo unico .490/1999, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'arcipelago delle isole Egadi";
Considerato che l'annullamento del piano territoriale paesistico delle isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del piano stesso cosi' come da parere n. 826/1998 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;
Vista la nota n. 3981/UT/12361 del 3 settembre 2002 del comune di Favignana, con la quale si comunica che il comune medesimo ha gia' approvato in linea tecnica prima dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra, alcuni progetti di opere pubbliche e interventi di pubblico interesse, che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1 sembrerebbero in contrasto con la citazione - che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'arcipelago delle isole Egadi e contestualmente "si chiede pertanto se le opere pubbliche o interventi di pubblico interesse possono essere attivate anche se gli stessi alterino, per definizione, lo stato dei luoghi" e altresi' si richiede "che venga presa in considerazione un'eventuale modifica al decreto del 20/5/2002 di imposizione del vincolo di immodificabilita' temporanea delle isole Egadi" al fine di escludere dal vincolo l'area cimiteriale esistente e in ampliamento di Favignana;
Vista la nota n. 2949 del 12 settembre 2002, con la quale questo Dipartimento ha richiesto alla Soprintendenza di Trapani di far conoscere il proprio avviso in ordine a quanto rappresentato dal comune di Favignana con la nota sopra richiamata;
Visto il riscontro fornito dalla Soprintendenza di Trapani con nota protocollo n. 8355 del 19 settembre 2002, favorevole all'esclusione delle opere di interesse pubblico, purche' approvate prima dell'entrata in vigore del decreto di vincolo, dalle previsioni di cui all'art. 1 del decreto del 20 maggio 2002;
Ritenuto che ratio dell'art. 1 del citato D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002 e' contemperare gli opposti interessi di tutela ambientale e sviluppo locale, non ostacolando la realizzazione delle opere di interesse pubblico;
Ritenuto alla luce delle superiori motivazioni di dover modificare il disposto dell'art. 1 del D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 come segue: "Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, e' vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio dell'arcipelago delle isole Egadi, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell' art. 151 del testo unico 490/1999, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente ed in ampliamento di Favignana cosi' come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie "A sub. 1 e 2, "B , "C , "D , "E , "F , "G , "H , "I ed "L allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale";
Vista la nuova perimetrazione di vincolo relativa al comune di Favignana contrassegnata dalla lettera "A" sub. 1 e 2 trasmessa con la nota sopra indicata dalla Soprintendenza di Trapani, che in adesione a quanto richiesto dal comune esclude l'area cimiteriale esistente ed in ampliamento, "essendo queste opere gia' contemplate, nell'art. 39 delle norme di attuazione del P.T.P. decaduto, fra le opere ammissibili";
Ritenuto di dover sostituire la suddetta perimetrazione a quella gia' descritta nel decreto di vincolo n.5936 del 20 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa riportate l'art. 1 del D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e' sostituito dal seguente: "Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, e vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio dell'arcipelago delle isole Egadi, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamsnto statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell'art. 151 del testo unico n. 490/1999, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente ed in ampliamento di Favignana, cosi' come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie "A sub. 1 e 2, "B , "C , "D , "E , "F , "G , "H , "I ed "L allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale".
 
Art. 2.
La perimetrazione di vincolo relativa al comune di Favignana, gia' posta a base del decreto di vincolo n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, e' sostituita dalla nuova perimetrazione descritta dalla Soprintendenza di Trapani nella nota n. 8355 del 19 settembre 2002; pertanto la nuova perimetrazione e' la seguente:
Isola di Favignana.
E' vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro: partendo dal mare si prosegue per la via GB. Perasso, si percorre la via Liberta', via Dante, via Simone Corleo, via Francesco Crispi, via Manzoni (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 29, allegato n. 4 di Favignana). Si prosegue per la via Matteotti, la via Fardella, via Vittorio Alfieri, via Lungomare Duilio, si segue il profilo della particella 50 che rimane inclusa per intero nel vincolo fino ad intersecare la particella 686 e da qui, perpendicolarmente fino al mare (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 28, allegato n. 3 di Favignana). Resta, altresi', esclusa l'area cimiteriale esistente ed in ampliamento cosi' come descritta nelle planimetrie "A" sub. 1 e 2 allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante e sostanziale.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sara' trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Favignana, perche' venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta assieme alle planimetrie "A" sub. 1 e 2 relative al comune di Favignana saranno contemporaneamente depositate presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunichera' a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.
 
Art. 4.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, nonche' ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002
Il dirigente: Gelardi
 
----> vedere Planimetrie da pag. 56 a pag. 59 della G.U. <----
 
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