Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 29 ottobre 2002 |
Modalita' di erogazione dei contributi ai consorzi all'export partecipanti all'evento conclusivo della rassegna "Italia in Giappone 2001". |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di contributi e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 252, recante: "Rettifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone", con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001", con la quale e' stata istituita la Fondazione "Italia in Giappone 2001", in appresso Fondazione; Visto l'art. 145, comma 44, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto specifici stanziamenti per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione agli eventi organizzati nell'ambito della citata rassegna; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2001 con il quale sono state stabilite le modalita' di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione a "Italia Matsuri" tenutasi nel maggio 2001 e ad altre iniziative inserite nel calendario ufficiale della rassegna; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2002 con il quale sono state stabilite le modalita' di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione alla "Fiera internazionale di Osaka", tenutasi dal 2 al 6 maggio 2002; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002 con il quale sono state stabilite le modalita' di partecipazione dei consorzi all'esportazione ad altri eventi inseriti nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001 da finanziare con i fondi inutilizzati per Euro 837.151,90; Considerato che, a fronte dell'importo stanziato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il 2002 pari ad Euro 2.065.827,60, sono rimasti fondi inutilizzati per Euro 809.657; Ritenuto opportuno di utilizzare il suddetto importo per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione ad un evento conclusivo di "richiamo" e di valutazione delle ricadute delle manifestazioni citate, da tenere in Italia nel corrente anno; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Al fine di promuovere la presenza dei consorzi all'esportazione fra piccole e medie imprese all'evento conclusivo della rassegna Italia in Giappone 2001 da tenere nel corrente anno, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di erogazione dei fondi residui stanziati a questo scopo dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a Euro 809.657. |
| Art. 2. 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che i loro statuti prevedano finalita' di promozione delle esportazioni ovvero attivita' volte a incrementare la domanda turistica estera. |
| Art. 3. Importo contributo e spese 1. Il contributo e' erogato a ciascun consorzio fino ad un importo massimo di Euro 25.822,84 (pari a circa lire 50 milioni) e nella misura del 70% delle spese relative all'area e all'allestimento degli stand, nonche' di quelle promozionali e pubblicitarie, purche' connesse alla partecipazione all'evento, di cui all'art. 1, inserito nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001. |
| Art. 4. Domande Le domande, in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione: fotocopia dello statuto vigente del consorzio, dal quale si evincano le finalita' o l'attivita' di cui all'art. 2; qualora lo statuto del consorzio sia stato gia' presentato all'ufficio, occorre presentare la documentazione relativa alle sole eventuali modifiche intervenute ovvero dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante che non sono state apportate modifiche allo statuto; preventivo di spesa, distinto nelle voci: affitto, allestimento dell'area, spese promozionali e pubblicitarie, viaggio e soggiorno degli ospiti giapponesi; coordinate bancarie per l'accredito delle somme; dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che il consorzio, per lo stesso evento, non ha percepito, da enti privati o pubblici, altri contributi, oltre a quello del Ministero delle attivita' produttive, ovvero che il consorzio ha ricevuto contributi in misura non superiore al 30% delle stesse. In questo caso la dichiarazione dovra' contenere anche l'indicazione dettagliata di tali contributi. 1. Le domande sono esaminate in ordine cronologico entro trenta giorni dall'arrivo e sono accolte in relazione alle disponibilita' finanziarie. 2. Le domande dovranno essere indirizzate a: Ministero attivita' produttive - D.G. promozione scambi ed internazionalizzazione delle imprese - Divisione VII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, e dovranno pervenire, improrogabilmente, quindici giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa. 3. L'esito dell'istruttoria della domanda e' comunicato a ciascun consorzio entro cinque giorni dalla conclusione dell'esame. |
| Art. 5. Documentazione di spesa - Erogazione 1. I beneficiari del contributo devono far pervenire al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione VII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'evento, la distinta delle fatture quietanzate relative all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, delle spese di promozione e di pubblicita', fotocopia dei biglietti aerei e delle fatture relative al soggiorno in Italia degli operatori giapponesi. 2. Il contributo viene erogato, a consuntivo, in base all'ordine di arrivo della documentazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. 3. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale. |
| Art. 6. R e v o c a 1. Il Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti, ovvero la mancata partecipazione del consorzio all'evento conclusivo della rassegna. 2. In caso di revoca, il consorzio e' tenuto a restituire l'importo percepito, entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In caso di mancata restituzione, il Ministero si avvale della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. |
| Art. 7. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore 1. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 29 ottobre 2002 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 154 |
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