Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 novembre 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Colline Salernitane".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 25 marzo 2002 e 10 luglio 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata fino al 30 novembre 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Colline Salernitane", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64335;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Colline Salernitane";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare", con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Colline Salernitane" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2002 e 10 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 novembre 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.
Roma, 19 novembre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
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