Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 novembre 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.", ad effettuare i controlli sulla inidicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 20 marzo 2002 e 16 luglio 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.", con decreto 26 marzo 1999 e' stata prorogata fino al 29 novembre 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.", con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 16 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 novembre 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.
Roma, 19 novembre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
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