Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 novembre 2002
Riconoscimento alla sig.ra Granata Francesca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Granata Francesca, nata il 7 novembre 1970 a Genova (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "solicitor" di cui e' in possesso dal 1 settembre 2000, come attestato da "The Supreme Court of England and Wales", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
Considerato che e' in possesso dei seguenti titoli accademici: "Diploma in Law" conseguito presso "The College of Law of England and Wales" nel 1997, e "Postgraduate Diploma in Legal Practice" conseguito presso la stessa Universita' nel 1998;
Considerato che il richiedente ha altresi' conseguito il titolo di "Dottore in giurisprudenza" in data 12 luglio 1995 presso l'Universita' degli studi di Genova;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Granata Francesca, nata il 7 novembre 1970 a Genova (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati" e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 novembre 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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