Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 novembre 2002
Ammissione dei progetti autonomamente presentati per attivita' di ricerca proposte da costituende societa'.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la programmazione,
il coordinamento e gli affari economici servizio
per lo sviluppo e il potenziamento
dell'attivita' di ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di seguito denominato MIUR;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attivita' di ricerca proposte da costituende societa';
Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;
Viste le risultanze delle attivita' istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;
Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute del 24 settembre 2002 e del 1 ottobre 2002;
Viste le disponibilita' delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca per gli interventi di cui al richiamato art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ripartite con decreto direttoriale n. 1349/Ric. del 4 dicembre 2001;
Ritenuta la necessita' di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalita' e condizioni delle agevolazioni stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
Decreta:
Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalita' e le condizioni di seguito indicate:

----> Vedere progetti da pag. 34 a pag. 40 <----
 
Art. 2.
Il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
L'esecutivita' del presente decreto e' subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della societa' nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.
Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:
impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della societa' sul territorio nazionale;
assumere le disposizioni piu' adeguate in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;
partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;
indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.
La durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.
 
Art. 3.
La relativa spesa di Euro 2.427.313,51 di cui all'art. 1 del presente decreto grava sulle disponibilita' delle rispettive sezioni del fondo per le agevolazioni alla ricerca, per gli anni 2001 e 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2002
Il direttore generale: Criscuoli
 
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