Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002
Disposizioni di protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica di Albania colpito dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dell'ultima decade del mese di settembre 2002. (Ordinanza n. 3256).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, con il quale, nell'ambito delle attivita' concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza, prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
Considerato che lo Stato italiano nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Considerato inoltre che in Albania sono in corso di svolgimento da parte di organizzazioni non governative azioni umanitarie e di cooperazione allo sviluppo rientranti nell'ambito dei rapporti bilaterali tra l'Italia e l'Albania;
Visto il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, ratificato con legge 21 maggio 1998, n. 170 che, tra l'altro, con l'art. 14 prevede la collaborazione delle parti contraenti nella previsione e nella prevenzione delle calamita' naturali e per l'eliminazione dei loro effetti;
Considerato che nel corso dell'ultima decade del mese di settembre 2002 il territorio dell'Albania e' stato investito da piogge torrenziali e che, in particolare, si sono verificate esondazioni dei fiumi Mat e Ura che hanno comportato l'evacuazione di migliaia di nuclei familiari;
Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa alla imminenza della stagione invernale;
Ravvisata la necessita' di corrispondere, alla richiesta di assistenza formulata dalla Comunita' di S. Egidio attraverso l'invio di materiali necessari per fronteggiare la situazione emergenziale in argomento;
Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione in loco dei necessari interventi di prevenzione di possibili contesti emergenziali;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica di Albania colpita dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dell'ultima decade del mese di settembre 2002, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative necessari anche utilizzando beni e materiali per assicurare tutela alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.
2. Il dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato a consentire l'utilizzazione, da parte di organizzazioni non governative, dei necessari beni e materiali da impiegarsi per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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