Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 novembre 2002
Termini e modalita' di pagamento dell'accisa per l'anno 2002, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede che i termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, siano fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuta l'opportunita' per l'anno 2002 di determinare in relazione ai termini ed alle modalita' di pagamento dell'accisa le disposizioni utili per stabilire la competenza economica di versamenti d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2002, e' effettuato entro il 27 dicembre 2002 un versamento a titolo di acconto, in misura pari all'80 per cento dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1o al 15 dicembre 2002. Al conguaglio si provvede entro il 16 gennaio 2003.
 
Art. 2.
1. Per i pagamenti, compresi quelli a titolo di acconto, relativi ai prodotti sottoposti ad accisa, il cui termine di scadenza e' fissato al 27 dicembre 2002, non e' ammesso l'uso del versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 novembre 2002
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 332
 
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