Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 270
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di funzioni amministrative
in materia di invalidi civili
1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione, secondo il criterio di integrale copertura, provvede con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1
febbraio 1963.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 1 febbraio1963), e' cosi' formulato:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
statuto e quelle relative al trasferimento
all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
regione.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo1997, n. 59), pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998:
"1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, la
funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennita'
spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi
civili e' trasferita ad un apposito fondo di gestione
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale."



 
Art. 2.
Decorrenza del trasferimento
1. Il trasferimento ha effetto decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro il termine di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.
La legge regionale puo' stabilire che la potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita' civile sia esercitata dall'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo, dell'art. 80, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"8. Le regioni possono prevedere che la potesta'
concessiva dei trattamenti di invalidita' civile di cui
all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo l998, n. 112,
e successive modificazioni, puo' essere esercitata
dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra
le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti
conseguenti all'eventuale estensione della potesta'
concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni
con risorse proprie, nonche' la destinazione all'INPS, per
il periodo dell'esercizio della potesta' concessiva da
parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti
attuativi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo n.
112 del 1998.".



 
Art. 3.
Forme di collaborazione
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza anche con la partecipazione dei responsabili di settore degli Uffici Territoriali del Governo, gia' competenti per la trattazione della materia, per assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo.
2. Qualora, alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, non siano ancora state trasferite le risorse finanziarie ed umane di cui agli articoli 4 e 6, comma 1, la Regione puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, delle strutture degli Uffici Territoriali del Governo.
 
Art. 4.
Trasferimento di personale
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferite alla Regione dodici unita' di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili.
2. Il personale di cui al comma 1 e' trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.
3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione sono stimate in Euro 30.780,83 annui per ogni unita' di personale.
4. Con decreti del Ministro dell'interno si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilita', secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in
materia di funzioni di concessione dei trattamenti
economici a favore degli invalidi civili, ai sensi
dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.239
del 12 ottobre 2000.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione e ripartizione
tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
concessione di trattamenti economici a favore degli
invalidi civili), e' stato pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
2001.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 dicembre 2000, n. 446 (Individuazione delle modalita' e
delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 21 febbraio 2001; si riporta il testo dell'art.
4:
"Art. 4. - 1. Il personale trasferito conserva il
trattamento economico fisso e continuativo acquisito
(stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione
individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione),
ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui
e' ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del personale si
procede al corrispondente trasferimento delle risorse
finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza
a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative
al personale trasferito sono determinate con riferimento al
trattamento economico complessivo maturato all'atto del
trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.".



 
Art. 5.
Trasferimento degli archivi
1. Sono trasferiti alla Regione gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.
 
Art. 6.
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in via transitoria, all'assegnazione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento e per il personale, si provvede in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 13 novembre 2000, recante: "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili".
2. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modifichera' il titolo IV dello Statuto, si provvedera', entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 6:
- Il testo del comma 1, dell'art. 130, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' riportato nella nota
all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000 e' citato nelle note all'art. 4.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 novembre 2000 e' citato nelle note all'art. 4.
- L'art. 63, della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia), e' stato integrato dall'art. 5 della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001, si riporta il
testo del quinto comma:
"Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in
ogni caso, sentita la regione.".



 
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