Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2002
Integrazione al decreto 30 luglio 2002 concernente l'istituzione della commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto 30 luglio 2002, indicato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 189 del 13 agosto 2002;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto che al comma 3 attribuisce alla Commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta Aceto balsamico tradizionale di Modena, la cura dell'acquisizione degli elementi idonei all'identificazione dei produttori di detta denominazione nella categoria "elaboratori", di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001 e della corrispondente quantita' di prodotto presso ciascuno di essi in giacenza al fine di fornire all'organismo di controllo autorizzato "Cermet - Certificazione e ricerca per la qualita' - Societa' Cons. a r.l.", dati oggettivamente verificati;
Viste le difficolta' espresse dalla predetta Commissione sulla possibilita' di raggiungere gli obiettivi assegnati in quanto le verifiche da essa condotte sono limitate alla sola categoria "elaboratori" e non estese anche alle altre categorie costituenti la filiera produttiva;
Vista l'esigenza rappresentata dalla regione Emilia-Romagna di estendere all'intera filiera di produzione della denominazione di origine protetta Aceto balsamico tradizionale di Modena l'acquisizione dei dati oggettivi, verificati per la predetta categoria "elaboratori", in modo da ricomprendere l'intero processo produttivo;
Ritenuto di accogliere la predetta richiesta, in quanto idonea a garantire ai lavori della Commissione un soddisfacente grado di omogeneita' e di efficienza, mediante l'acquisizione e la verifica dei dati relativi alle categorie "viticoltori" e "imbottigliatori" indicati nell'art. 2, comma 1, del citato decreto 10 maggio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto 30 luglio 2002 recante istituzione della Commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e' modificato nel modo seguente:
alle parole "nella categoria "elaboratori " sono sostituite le parole "nelle categorie "viticoltori , "elaboratori e "imbottigliatori ".
Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua emanazione, e' inviato all'Organismo di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2002
Il Ministro: Alemanno
 
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