Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 20 novembre 2002
Regolazione dell'attestazione rilasciata all'Acea S.p.a. (Deliberazione n. 325/02).

IL CONSIGLIO Considerato in fatto
Nel comunicato alle SOA del 28 settembre 2001, n. 14, quest'Autorita' di vigilanza formulava l'indicazione secondo cui le societa' miste, costituite da comuni e provincie per la gestione dei servizi pubblici locali, non potessero conseguire l'attestazione di qualificazione. L'indicazione veniva confermata dal consiglio dell'Autorita', in riscontro ad un quesito proposto, con deliberazione assunta nell'adunanza del 2 ottobre 2002, comunicata alla ACEA S.p.a. e dalla stessa non impugnata.
Successivamente il settore competente riscontrava l'avvenuto inserimento nel casellario informatico delle imprese qualificate di una attestazione (n. 837/1/00 del 31 luglio 2002), rilasciata dalla Eurosoa Organismo di attestazione S.p.a. alla societa' ACEA S.p.a.; seguiva comunicazione alle ACEA e alla SOA che aveva rilasciato l'attestazione che la questione sarebbe stata esaminata dall'Autorita' nella riunione del 14 novembre 2002.
A tale riunione partecipavano i rappresentanti della ACEA S.p.a. e della societa' di attestazione, deducendo la legittimita' del rilascio dell'attestazione di qualificazione, se non altro perche' la sopravvenuta normativa di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166, aveva soppresso le indicazioni legislative che nel precedente sistema potevano indurre a diversa conclusione. Considerato in diritto
Cio' premesso, occorre rilevare che nella valutazione dell'Autorita' in precedenza espressa - oltre alle indicazioni della commissione ex art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e seguenti modifiche, riguardanti lo stretto collegamento delle societa' miste con il territorio dell'ente di riferimento e la particolare condizione di privilegio di cui esse godono nel mercato e che sono di ostacolo ad una parita' di trattamento fra operatori nell'affidamento dei lavori pubblici - era decisivo il rilievo che il comma 5-bis dell'art. 2 della legge n. 109/1994 allora vigente sanciva il principio del cosiddetto "obbligo di esternalizzazione dei lavori pubblici" degli enti aggiudicatori; per cui le stazioni appaltanti (tra le quali le societa' in esame) potevano eseguirli - tranne quelli in economia - esclusivamente mediante contratti di appalto.
Va considerato, tuttavia, che nel nuovo testo dell'art. 2 della indicata legge n. 109/1994 e seguenti modifiche, quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 166/2002, il detto comma 5-bis risulta soppresso.
Va considerato, inoltre, che il nuovo art. 113 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quale modificato dall'art. 35 della legge 20 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), prevede una equiparazione, da attivare progressivamente nel tempo, delle societa' miste che gestiscono servizi locali di rilevanza industriale, ai privati operatori.
Alla luce di queste innovazioni legislative, occorre, pertanto, riesaminare la questione relativa al problema del rilascio dell'attestazione di qualificazione da parte delle SOA alle societa' miste. L'attestazione di cui trattasi ha funzione di riconoscimento di idoneita' di una impresa ad eseguire lavori per le categorie e per gli importi di classifica. Tale riconoscimento di idoneita' ha due effetti: legittima l'impresa ad eseguire lavori pubblici; assegna una qualifica di idoneita' ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici.
La piu' complessa problematica relativa a quest'ultimo effetto non risulta presente nella fattispecie all'esame e richiede, comunque, un approfondimento di cui non puo' essere estraneo ne' l'indirizzo giurisprudenziale, ne' l'interpretazione della norma relativa alla equiparazione della societa' mista ai privati.
Puo' essere piu' agevolmente definito l'altro aspetto e cioe' quello della ammissione del rilascio dell'attestazione al fine di consentire a dette societa' la esecuzione in proprio di lavori pubblici.
Le modifiche normative anzidette mutano i parametri di riferimento ai fini della soluzione del problema e la chiarezza delle indicazioni legislative e' tale da non richiedere ampia motivazione. Risulta pacifico, infatti, che un intervento abrogativo di una norma che pone un limite fa cadere questo limite e rende inammissibile ogni interpretazione che si basava sullo stesso.
In base alle precisazioni prima svolte e' questo profilo che interessa, mentre per la modifica di cui alla legge n. 448/2001 va fatto presente come non vi sia dubbio che la equiparazione ai privati operatori faccia venir meno la posizione di privilegio (accompagnata da limitazione in altro settore) riconosciuta dalla norma ora abrogata.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore (18 agosto 2002) della legge n. 166/2002 che ha soppressi l'obbligo cosiddetto di "esternalizzazione" dei lavori, anche tali societa' miste costituite ai sensi degli articoli 113, 113-bis e 116 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, in quanto organizzate in forma di impresa, possono conseguire l'attestazione di qualificazione.
Passando, ora, all'esame del caso in argomento, va rilevato che l'attestazione n. 837/1/00 rilasciata all'ACEA S.p.a. reca data antecedente all'entrata in vigore della richiamata riforma legislativa. Sicche', la stessa risulta nella vigenza di un ordinamento che, nella valutazione dell'Autorita', di cui peraltro sono stati resi edotti i soggetti interessati ed, in particolare, tutte le SOA, ne precludeva la qualificazione.
Ne deriva che l'attestazione conseguita deve essere ritenuta non utilizzabile in quanto rilasciata non in conformita' delle norme all'epoca vigenti come interpretate dall'Autorita' e di tale effetto deve essere fatta annotazione nel casellario informatico delle imprese, esistente presso la stessa.
Resta ovviamente ferma la facolta', sia per la ACEA S.p.a., come per gli altri analoghi operatori, di conseguire attestazioni di qualificazione in base all'indicato e riformato contesto ordinamentale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 166/2002.
La realta' concreta consentira' di valutare se l'applicazione della normativa di cui trattasi porti ad una effettiva incisione dei principi di libera concorrenza e di accesso agli appalti, principi propri e della legislazione comunitaria e di quella italiana.
P. Q. M.
Il consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici dispone che in calce all'attestazione n. 837/1/00 rilasciata in data 31 luglio 2002 dalla Eurosoa Organismo di attestazione S.p.a. alla Acea S.p.a. inserita nel casellario informatico delle imprese qualificate venga aggiunta la seguente annotazione "l'attestazione non e' utilizzabile in quanto rilasciata in contrasto con le indicazioni interpretative dell'Autorita' comunicate alle Soa".
Cosi' deciso in Roma dal consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nella riunione del 20 novembre 2002.
Roma, 20 novembre 2002
Il presidente: Garri
 
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