Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 novembre 2002
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Ramos Atencio Manuela Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 24 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Itaia della professione di psicologo.
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciada en psicologia presso l'"Universidad Nacional di Cordoba" il 24 novembre 2000;
Considerato che l'istante e' iscritta nel "Colegio de Psicologos de la Provincia de Cordoba" dal 28 febbraio 2002;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 19 giugno 2002 con validita' fino al 25 marzo 2003 per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Ramos Atencio Manuela Alejandra, nata a Cordoba (Argentina), il 24 agosto 1968, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno ed il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Roma, 26 novembre 2002
Il direttore generale: Mele
 
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