Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'ENEA quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 biennio economico 2000-2001.

In data 4 dicembre 2002 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto tra: l'ARAN: nella persona del dott. Antonio Guida, per delega del Presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali

FNDAI CIDA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'ENEA biennio economico 2000-2001.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica ai dirigenti dell'ENEA destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, stipulato in data 4 dicembre 2002.
 
Art. 2.
Incrementi della retribuzione minima mensile
1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti ENEA derivante dalla applicazione dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, e' incrementata nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dal 1 luglio 2000: Euro 42,49;
b) dal 1 gennaio 2001: Euro 70,81.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2001 e a valere dal 2002, nella retribuzione minima sono conglobate le seguenti componenti retributive:
a) l'EAR di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.c), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002;
b) il meccanismo di variazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.e), dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
A seguito dei predetti conglobamenti, la struttura della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002 cessa di ricomprendere gli istituti retributivi di cui alle lettere A.c) e A.e) dello stesso art. 2, comma 1.
3. Per effetto degli incrementi definiti al comma 1 e del conglobamento operato dal comma 2, il nuovo valore della retribuzione minima lorda mensile dei dirigenti ENEA e' rideterminato, a decorrere dal 31 dicembre 2001 e a valere dal 2002, in Euro 3.366,56.
 
Art. 3.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
 
Art. 4. Finanziamento dei fondi per: elemento differenziato di funzione
superminimi e premi di produttivita'
1. I fondi per l'elemento differenziato di funzione e per superminimi e premi di produttivita' di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 4 dicembre 2002, continuano ad essere definiti con le modalita' ivi indicate e sono altresi' alimentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, dalle seguenti ulteriori risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 di un importo pari all'1,40% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio dei dirigenti;
b) di un importo pari alla retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.g), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, in godimento da parte dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione, l'importo viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di anno;
c) di un importo corrispondente alla parte variabile dell'elemento di maggiorazione della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.f), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, in godimento da parte dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della predetta parte variabile in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione, l'importo viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di anno;
d) 1,9% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999, quali ulteriori risorse finalizzate alla incentivazione dei risultati conseguiti dalla dirigenza, a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2. A seguito dei recuperi di risorse previsti dal comma 1, lettere b) e c), la struttura della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002 cessa di ricomprendere, per i dirigenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, gli istituti retributivi di cui alle lettere Af) e Ag) dello stesso art. 2, comma 1. I relativi importi continuano ad essere corrisposti solo nei confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, negli importi attualmente in godimento.
3. Nella destinazione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 l'ENEA si attiene ai seguenti criteri:
a) sono destinate al finanziamento dell'elemento differenziato di funzione e dei superminimi solo le risorse aventi carattere di certezza, stabilita' e continuita' nel tempo;
b) le ulteriori risorse sono destinate ai fondi di cui al comma 1 in proporzione all'entita' dei fondi stessi, sulla base delle disponibilita' accertate nell'anno in cui si provvede alla destinazione.
 
Art. 5.
Modifiche alla disciplina dell'elemento
differenziato di funzione
1. I minimi e massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 86, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio normativo 1994-1997 sono rideterminati nelle misure lorde mensili e con le decorrenze di seguito indicate:

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Fasce | dal 1° gennaio 2000 | dal 1° gennaio 2001 ===================================================================== Fascia A|da Euro 158,00 a Euro 468,00 |da Euro 207,00 a Euro 516,00 ---------------------------------------------------------------------
|da Euro 599,00 a Euro | Fascia B|1.115,00 |da Euro 671,00 a Euro 1.188,00 ---------------------------------------------------------------------
|da Euro 1.142,00 a Euro |da Euro 1.239,00 a Euro Fascia C|1.659,00 |1.756,00 ---------------------------------------------------------------------
|da Euro 1.714,00 a Euro |da Euro 1.859,00 a Euro Fascia D|2.230,00 |2.376,00 ---------------------------------------------------------------------
|da Euro 2.285,00 a Euro |da Euro 2.479,00 a Euro Fascia E|2.801,00 |2.995,00

2. I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione sono incrementati con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:

=====================================================================
Fasce | dal 1° gennaio 2000 | dal 1° gennaio 2001 ===================================================================== Fascia A | Euro 54,71 | Euro 49,00 Fascia B | Euro 82,54 | Euro 72,00 Fascia C | Euro 109,09 | Euro 97,00 Fascia D | Euro 164,63 | Euro 145,00 Fascia E | Euro 219,17 | Euro 194,00

3. La revisione dei valori dell'elemento differenziato di funzione di cui ai commi precedenti viene effettuata con risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1.
 
Art. 6.
Disposizione finale
1. Per quanto non previsto restano ferme, in quanto compatibili con il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le disposizioni previste per la dirigenza ENEA contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al quadriennio 1994-1997 ed al quadriennio 1998-2001.
 
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