Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2002 (vai al sommario)
REGIONE CALABRIA
DECRETO 18 novembre 2002
Autorizzazione sanitaria regionale alla societa' "Calabria acqua minerale di Cristofaro Salvatore & C. S.a.s.", in Girifalco, ad utilizzare l'acqua minerale naturale denominata "Moschetta" in contenitori PET.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che con istanza datata 29 novembre 2001 il sig. Cristofaro Salvatore nato il 21 settembre 1925, legale rappresentante della societa' "Calabria Acqua Minerale Sas. di Cristofaro Salvatore", con sede e stabilimento nel comune di Girifalco, contrada Monte Covello, ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare l'acqua minerale denominata "Moschetta";
Visto il decreto del Ministero della salute datato 9 luglio 1998, che riconosce come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1992, n. 105, modificato ed integrato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Sorgente Moschetta" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonte della Madonnina della Calabria, sita nel territorio del comune di Girifalco;
Vista la nota n. 364 dell'11 marzo 2002 a firma del dirigente responsabile dell'U.O.I.P. e del dirigente responsabile dell'U.O.I.A.N. dell'Azienda sanitaria n. 7 di Catanzaro, con la quale si esprime parere igienico-sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione regionale per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale captata dal pozzo denominato "Moschetta", facendo pero' presente: "e' necessario che tutte le operazioni relative all'utilizzazione procedano in maniera tale da evitare commistione tra le acque";
Vista la successiva nota n. 2043 dell'8 agosto 2002 dell'Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, a firma del dirigente dell'U.O.I.A.N., con la quale, ad integrazione della nota n. 364 sopracitata, si esprime parere igienico-sanitario favorevole per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale "Moschetta", in considerazione che la legislazione vigente non vieta l'utilizzazione dell'imbottigliamento in uno stesso impianto ma in tempi separati di acque naturali diverse;
Considerato che il titolare della societa' "Calabria Acqua Minerale" ha dichiarato che le operazioni d'imbottigliamento delle acque minerali "Fonte della Madonnina" e "Moschetta" procedono sempre ed esclusivamente in maniera del tutto separata, poiche' le stesse operazioni avvengono in tempi completamente distinti;
Vista l'autorizzazione del comune di Girifalco n. 52 del 19 febbraio 1997 rilasciata alla Soc. "Calabria acqua minerale S.a.s." ad esercitare l'attivita' di produzione acqua minerale e bevande analcoliche nei locali siti in via Monte Covello, ai sensi della legge n. 283/1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980;
Visto il decreto n. 9912 del 2 agosto 2002 del dirigente generale del 7o Dipartimento della regione Calabria, che autorizza la Soc. "Calabria acqua minerale S.a.s." a confezionare l'acqua minerale naturale denominata "Moschetta" in contenitori di plastica polietilene Ligter tm.C. della capacita' di lt. 0,330; lt. 0,500; lt.1,000; lt. 1,500; lt. 2,000, prodotti direttamente nello stesso stabilimento e/o acquistati, utilizzando le preforme fornite dalle societa' autorizzate, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999;
Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;
Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001 che attesta la regolarita' e la legittimita' dell'atto medesimo;
Su proposta del dirigente del servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimita' del presente provvedimento;
Decreta:
Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato:
In esecuzione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 articoli 5 e 6, integrato e modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di rilasciare l'autorizzazione sanitaria regionale in favore della societa' "Calabria acqua minerale di Cristofaro Salvatore & C. S.a.s.", con sede e stabilimento nel comune di Girifalco C/da Monte Covello per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale denominata "Moschetta" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonte della Madonnina, in contenitori Pet da lt. 0,330; lt. 0,500; lt. 1,000; lt. l,500; lt. 2,000, che saranno prodotti nello stabilimento e/o acquistati, utilizzando le preforme fornite dalle societa' autorizzate, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;
Le operazioni d'imbottigliamento dell'acqua minerale "Moschetta" dovranno essere effettuate in maniera separata e in tempi diversi, rispetto alle operazioni d'imbottigliamento dell'acqua minerale denominata "Calabria Fonte della Madonnina" che utilizza gli stessi impianti;
Sulle etichette o sui recipienti dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992, modificato dal decreto legislativo n. 339/1999;
Copia del presente provvedimento sara' trasmessa al Ministero della salute e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.
Catanzaro, 18 novembre 2002
Il dirigente di settore: Brancati
 
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