Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 ottobre 2002
Contributo straordinario agli istituti e/o enti culturali di ricerca e/o formazione pubblici e privati, con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento
e gli affari economici
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi organismi dell'intervento straordinario presso il MIUR (ex MURST);
Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995, che regola la competenza MIUR nelle aree depresse del settore della ricerca;
Considerato che in relazione alle funzioni trasferite il MIUR ha proceduto mediante bandi annuali all'erogazione di contributi straordinari agli istituti del Mezzogiorno per lo svolgimento di progetti di ricerca e/o formazione;
Considerato il regolamento CEE n. 2052/88, riguardante le aree ricadenti nell'obiettivo 1 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996, che regolamenta i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici;
Vista la nota CIPE n. 29099 del 2 ottobre 2002 di presa d'atto che per l'anno 2002 il MIUR procede all'emanazione del presente bando con uno stanziamento di Euro 29,00 Ml secondo le procedure in precedenza emanate;
Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realta' territoriali e sociali in cui essi stessi operano;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti legittimati ad accedere ai contributi
1. A valere sull'importo di Euro 29,00 Ml, sono ammessi a fruire di contributi straordinari istituti e/o enti culturali di ricerca e/o formazione pubblici e privati, ad esclusione delle universita', con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 del territorio nazionale e che svolgano istituzionalmente attivita' di ricerca e/o formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del territorio.
2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla copertura di attivita' di ricerca e/o formazione, ovvero all'acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche.
 
Art. 2.
Modalita' procedurali
1. Nella valutazione della domande, e comunque in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 di cui in premessa, andranno prioritariamente considerate, a parita' di valutazione, le richieste di contributo provenienti da soggetti che versano in particolari situazioni di accertata o documentata crisi finanziaria.
 
Art. 3.
C r i t e r i
1. Per la concessione dei contributi di che trattasi il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi:
a) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attivita' di formazione post-universitaria, valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;
b) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualita', sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunita' scientifica;
c) con riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse scientifico e la capacita' dell'istituto proponente di realizzare il progetto;
d) attivita' di ricerca o di formazione post-universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione europea, e indicando l'eventuale rilevanza di tali interventi;
e) collegamento dell'attivita' con i piani pluriennali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) e della Unione europea;
f) rapporto fra l'entita' e la qualificazione del personale coinvolto nell'attivita' di ricerca scientifica e la produzione scientifica dell'ente;
g) coerenza e congruita' della richiesta rispetto alle attivita' da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'ente, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari concessi dal MIUR.
 
Art. 4.
Modalita' di presentazione
1. Per la concessione dei contributi la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
La domanda deve essere corredata da:
a) atto costitutivo;
b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalita' giuridica, ove concessa;
c) per i privati, certificati attestanti l'assenza di procedimenti fallimentari o concorsuali. In caso di amministrazioni controllate trasmissione del provvedimento del tribunale;
d) documentazione della struttura organizzativa e di ricerca con indicazione del personale in organico nonche' di altro personale in servizio o collaboratore esterno;
e) documentazione della situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese di ricerca e/o formative da quelle strutturali;
f) progetto specifico di ricerca e formazione che si intende realizzare con allegato studio di fattibilita' del progetto stesso, da presentare secondo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo;
g) indicazione se l'ente e' stato finanziato per quanto riguarda le opere strutturali nell'ambito del PS 35 Ricerca o dell'Azione organica n. 2 dei Piani di attuazione del programma triennale del Mezzogiorno di competenza degli organismi dell'intervento straordinario.
3. Gli elaborati progettuali dovranno fornire elementi in merito a:
obiettivi generali;
articolazione delle attivita' in fasi con evidenziazione degli obiettivi specifici e della loro relazione con gli obiettivi generali;
eventuali apparecchiature nuove di fabbrica da acquistare con indicazione del loro collegamento con gli obiettivi indicati, in relazione alla fase ed alla durata del loro utilizzo;
cronogramma del progetto con indicazione dei punti di controllo degli indicatori relativi, per consentire il monitoraggio in itinere ed ex post, dei risultati conseguiti.
4. La ripartizione delle risorse finanziarie nello stanziamento massimo complessivo di Euro 29,00 Ml e' definita dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto.
 
Art. 5.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
spese di personale: ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto;
spese generali: il loro importo forfetario e' determinato applicando un'aliquota del 60% sulle spese del personale e/o del 20% sull'importo contributivo, tenendo conto dell'importo piu' basso risultante da detto calcolo;
spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento delle attivita' previste dal progetto;
spese di formazione: borse di studio, stages, docenze, ecc.;
spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;
costo dei servizi di consulenza e utilizzati per l'attivita' di ricerca e/o formazione;
altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.
 
Art. 6.
Commissione di valutazione
Con successivo decreto ministeriale verra' istituita una apposita commissione per lo svolgimento dell'attivita' di valutazione e selezione delle domande pervenute.
L'assegnazione del contributo potra' essere oggetto di contrattazione negoziata con il richiedente al fine di una ottimizzazione progettuale rispetto alla proposta trasmessa.
 
Art. 7.
Trasmissione
Le domande con i progetti allegati dovranno pervenire, a pena di inammissibilita', entro il termine di cui al precedente art. 4, al MIUR - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Uff. VII settore bilancio, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Roma, 9 ottobre 2002
Il capo del Dipartimento: D'Addona Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 337
 
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