Gazzetta n. 293 del 14 dicembre 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 20 novembre 2002
Certificazioni di qualita' rilasciate dall'European Institute for Quality Certificate (IECQ). (Deliberazione n. 331).

Riferimenti normativi: art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; art. 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
IL CONSIGLIO
Vista la relazione del settore qualificazione e vigilanza sulle imprese; Considerato in fatto.
L'Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino ha comunicato che in sede di esperimento delle procedure di gara per i lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato in via Leini, l'aggiudicataria ITE Impianti S.r.l. di Pianezza ed altre imprese Tekno 3 S.a.s., Tecnocap S.r.l. e B.O.M.A.R. S.a.s. hanno esibito ai fini della riduzione della cauzione provvisoria le certificazioni del possesso del sistema di qualita' rilasciate dall'European Institute for Quality Certificate, di seguito denominato come IECQ.
La S.A. ha comunicato che dalle verifiche attivate e' emerso che la suddetta societa' IECQ non e' accreditata ne' dal Sincert, ne' da altri organismi operanti nello Spazio economico europeo, aderenti all'accordo Multilaterale EA ed ha, pertanto, richiesto a questa Autorita' di fornire delle specifiche indicazioni.
L'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994, dispone che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualita' possono usufruire in sede di partecipazione alle gare di particolari benefici.
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, dispone che il possesso della certificazione del sistema di qualita' o degli elementi significati di tale sistema e' condizione necessaria per la qualificazione delle imprese, secondo la cadenza temporale prevista dall'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Ritenuto in diritto.
La questione riguardante gli organismi abilitati a rilasciare le certificazioni relative al possesso del sistema di qualita', come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e' stata oggetto di un tavolo di concertazione attivato da questa Autorita' con l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria (attualmente Ministero delle attivita' produttive), cui e' attribuita la competenza in materia di norme che regolamentano il settore delle certificazioni di qualita'.
Le conclusioni di tale tavolo di concertazione sono confluite nel comunicato n. 8 inviato alle SOA, in data 15 maggio 2001, successivamente aggiornato con il comunicato n. 11 del 2 luglio 2002, alla luce di una successiva integrazione dell'elenco dei soggetti abilitati all'accreditamento comunicata dal suddetto del Ministero.
Attualmente, dunque, gli organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni previste dall'art. 4 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 sono i seguenti:
Sincert - Italia;
BMWA - Austria;
Belcert - Belgio;
COFRAC - Francia;
DANAK - Danimarca;
DAR-TGA - Germania;
ENAC - Spagna;
FINAS - Finlandia;
NA - Norvegia;
NAB - Irlanda;
RVA - Paesi bassi;
SAS - Svizzera;
SWEDAC - Svezia;
UKAS - Regno unito. Il consiglio.
Accerta che la societa' European Institute for Quality Certificate (IECQ) non e' accreditata ne' dal Sincert, ne' da altri organismi operanti nello Spazio economico europeo, aderenti all'accordo Multilaterale EA;
Delibera:
a) le Soa, qualora abbiano rilasciato attestazioni di qualificazione in presenza di certificazioni del sistema di qualita' certificato da enti che non risultano accreditati dai suddetti organismi, devono procedere alla loro revisione;
b) le stazioni appaltanti, ai fini della dimostrazione di quanto previsto dell'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, non possono accettare le certificazioni del sistema di qualita' rilasciate da enti che non risultano accreditati dai suddetti organismi;
c) manda ai settori competenti per la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per l'invio diretto alle Soa autorizzate ed alla stazione appaltante richiedente.
Roma, 20 novembre 2002
Il presidente: Garri
 
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