Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 ottobre 2002
Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;
Visto l'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995;
Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123;
Decreta:
Art. 1.

1. L'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato e amministrati con ruolo di spesa fissa e' disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici da acereditare ai conti correnti bancario o postale intestati ai beneficiari.
2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, gli ordini collettivi di pagamento possono essere estinti anche con le altre sottoelencate modalita':
a) bonifici da acereditare nei libretti postali di risparmio intestati ai beneficiari;
b) commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;
c) pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia;
d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
e) versamento su conti di tesoreria o al bilancio dello Stato.
3. Il versamento agli enti creditori delle ritenute gravanti sugli stipendi e sugli altri assegni viene effettuato con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, lettera e).
4. Per i pagamenti di cui al presente decreto sono soppresse le modalita' previste all'art. 1, comma 2, numeri 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro sopra citato.
 
Art. 2.

1. Gli ordini collettivi di pagamento sono emessi in forma dematerializzata e devono recare: l'indicazione del capitolo di bilancio e del codice del titolo di spesa (71 ovvero 72), le generalita' e il codice fiscale dei beneficiari, il numero delle rispettive partite di spesa, le somme spettanti e la data di esigibilita'. Per i pagamenti da effettuarsi in contanti ovvero mediante accreditamento ai conti correnti bancario o postale o nel libretto postale di risparmio vanno inoltre indicati rispettivamente il codice dell'ufficio pagatore ovvero i dati identificativi dei conti correnti e del libretto.
2. Per il pagamento in contanti di assegni fissi diversi dagli stipendi, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto, vanno riportate anche le generalita' della persona che deve dare quietanza con l'indicazione della qualifica di "rappresentante legale o volontario". Nei casi di pagamenti a favore di persone giuridiche di diritto privato, l'indicazione dei soggetti legittimati a dare quietanza viene effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 294 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Per il pagamento in contanti di somme da effettuarsi congiuntamente a favore di piu' beneficiari, vanno indicati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari, recante le generalita' degli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore, che la allega al documento di cui all'art. 5.
 
Art. 3.

1. Gli ordini collettivi di pagamento vengono inviati per via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso trasmesso.
2. La Banca d'Italia controlla l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi procede all'estinzione degli ordini collettivi di pagamento e da' corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto.
3. All'atto dell'esito degli ordini collettivi di pagamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto e' fruttifero per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto sul "conto disponibilita' per il servizio di tesoreria" istituito con la legge 26 novembre 1993, n. 483.
4. La societa' Poste italiane S.p.a. riversa sulla contabilita' speciale "Poste S.p.a. - servizio di tesoreria" le somme relative ai pagamenti di propria competenza, affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.
5. La rendicontazione dei titoli estinti viene trasmessa telematicamente alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.

1. Il pagamento delle rate di stipendio, secondo le diverse modalita' di cui all'art. 1, viene effettuato alle scadenze rispettivamente stabilite nei calendari annessi al decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 1, comma 2.
I bonifici domiciliati sono resi esigibili sotto le stesse date stabilite per il pagamento in contanti.
2. Il pagamento delle rate di assegni fissi diversi dagli stipendi viene effettuato alle scadenze per gli stessi previsti da leggi, da provvedimenti amministrativi o da contratti.
3. Le rate di stipendio pregresse ovvero le somme arretrate dovute allo stesso titolo sono pagate a credito maturato e sono immediatamente esigibili.
 
Art. 5.

1. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo va sottoscritto per quietanza dal titolare della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale o volontario.
2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.
 
Art. 6.

1. Le rate di stipendio e degli altri assegni fissi, da pagare in contanti, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.
2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono i relativi importi alla Banca d'Italia, mediante singoli storni di bonifico. Tali importi e quelli non riscossi presso le filiali della Banca d'Italia sono versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della Banca stessa, la quale trasmette la relativa quietanza al Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il Centro ne da' comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.
 
Art. 7.

Per gli aspetti operativi e tecnici si rinvia al protocollo d'intesa fra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 31 ottobre 2002
Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002

Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 376
 
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