Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2002
Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il consiglio dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana";
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:
Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del2 giugno e del 27 dicembre 2003 e' determinato in 10.000 unita', cosi ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 30
Grande Ufficiale n. 200
Commendatore n. 1.040
Ufficiale n. 1.800
Cavaliere n. 6.930

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.
 
Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato Roma, addi' 10 dicembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
 
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