Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ANCONA
DECRETO RETTORALE 27 novembre 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6, 7 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona emanato con decreto rettorale n. 829 del 14 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2002 con cui e' stato espresso parere favorevole alla proposta di modifica dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona;
Vista la delibera del senato accademico del 30 luglio 2002 con cui e' stata approvata la proposta di modifica dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona;
Considerato che tale delibera:
approva la modifica della denominazione dell'Universita' degli studi di Ancona in Universita' Politecnica delle Marche;
mantiene sia l'attuale simbolo di due pavoni contrapposti con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati, che la forma dello stesso racchiuso in due circonferenze che riportano al loro interno la denominazione dell'Universita';
approva la conseguente modifica al sigillo ufficiale dell'Ateneo nel seguente modo: si compone di due pavoni contrapposti, con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati. Tale simbolo e' racchiuso in due circonferenze che riportano, al loro interno, la scritta Universita' Politecnica delle Marche;
Vista la nota rettorale protocollo n. 28492 del 2 agosto 2002 con cui sono state trasmesse al M.I.U.R. le succitate delibere relative alle modifiche apportate allo statuto;
Visto il telegramma n. 55-11-1519 dell'11 settembre 2002 con cui il M.I.U.R. richiede all'Universita' degli studi di Ancona una relazione illustrativa sui criteri informatori relativi alle modifiche proposte;
Vista la nota rettorale protocollo n. 31823 del 20 settembre 2002 con cui e' stata trasmessa al M.I.U.R. la relazione richiesta;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2002 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 "con il quale sono stati formulati i rilievi nel testo dello statuto dell'Universita' di Ancona";
Vista la delibera del senato accademico in data 31 ottobre 2002 che, a seguito dei rilievi formulati dal M.I.U.R. con decreto ministeriale 9 ottobre 2002 alle proposte di modifica allo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona ha stabilito:
a) di non conformarsi al rilievo di merito relativo alla modifica della denominazione dell'Universita' degli studi di Ancona;
Pertanto i commi 1 e 2 dell'art. 1 restano cosi' formulati:
1. L'Universita' Politecnica delle Marche, e' ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacita' di diritto pubblico e privato. Opera in conformita' ai principi della costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
2. L'Universita' Politecnica delle Marche di seguito detta "Universita'", a vocazione prevalentemente tecnico scientifico opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca, affinche' l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Ha sede in Ancona e sedi decentrate secondo quanto stabilito nel successivo art. 9.
b) di conformarsi al rilievo di merito in relazione all'art. 53, comma 3 che pertanto viene cosi' riformulato: i regolamenti di Ateneo, di cui al comma precedente, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione salvo che non sia diversamente disposto; sono altresi' pubblicati nel bollettino ufficiale del M.I.U.R.;
c) di conformarsi al rilievo di legittimita' relativo all'art. 56 la cui modifica viene pertanto abolita ed il cui testo risulta essere quello originario nel modo di seguito riportato:
Art. 56 - Mandati elettivi negli organi individuali: nella prima attuazione del presente statuto per garantire continuita' e regolarita' di svolgimento delle attivita' dell'Ateneo, il rettore, i presidi di facolta', i direttori di dipartimento, di istituto e dei centri, i presidenti di consiglio di corso di laurea e di diploma, i direttori di scuola di specializzazione completano i mandati previsti al momento delle elezioni.
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 novembre 2002 con cui esprime parere conforme a quanto deliberato dal senato accademico in data 31 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Di modificare, per le motivazioni citate in premessa, la denominazione dell'Universita' degli studi di Ancona nel seguente modo: Universita' Politecnica delle Marche.
 
Art. 2.
Di modificare conseguentemente il sigillo ufficiale dell'Ateneo nel seguente modo: si compone di due pavoni contrapposti, con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati. Tale simbolo e' racchiuso in due circonferenze che riportano, al loro interno, la scritta Universita' Politecnica delle Marche.
 
Art. 3.
Di emanare le modifiche allo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona nel modo di seguito indicato.
All'art. 1, comma 1, la denominazione "Universita' degli studi di Ancona" viene sostituita con "Universita' Politecnica delle Marche";
All'art. 1, comma 2:
vengono soppresse le parole "di Ancona" che vengono sostituite con le parole "Politecnica delle Marche";
dopo la parola "Universita'" viene inserita la seguente frase "a vocazione prevalentemente tecnico scientifica, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e";
alla fine del comma viene inserito il seguente periodo "Ha sede in Ancona e sedi decentrate secondo quanto stabilito nel successivo art. 9".
All'art. 8, il comma 3 viene sostituito dal seguente: "I corsi di studio dell'Universita' sono definiti e disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo secondo le vigenti disposizioni di legge.".
All'art. 9 viene modificata la titolazione da "Decentramento" a "Sedi decentrate" e il comma 1 viene sostituito dal seguente: "L'Universita' con sede in Ancona, per l'attivita' didattico-scientifica e di ricerca e per soddisfare particolari esigenze culturali e del tessuto socio-economico, puo' operare in sede decentrate. Il senato accademico, su proposta delle facolta' interessate acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, puo' decentrare in tali sedi anche parzialmente le attivita' didattiche dei corsi.".
All'art. 11, comma 1, dopo la parola "istituzionali." viene inserita la seguente frase "Emana direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, definendo criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione dei livelli ed ambiti di responsabilita'. In quanto responsabile del governo dell'Universita' verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.".
All'art. 12, comma 3, e' stata sostituita la parola "MURST" con "M.I.U.R."; comma 5, dopo la parola "Rettore" viene inserita la seguente frase "Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno ma il triennio decorre dal 1 novembre successivo alla elezione.".
All'art. 13, comma 2:
alla lettera b), dopo la parola "Ateneo", la frase "e i regolamenti interni delle singole strutture, nonche' gli atti contenenti le rispettive modifiche" viene sostituita con la seguente "nonche' i regolamenti delle strutture primarie e derivate e dei corsi di studio";
la lettera c) viene sostituita dalla seguente "predispone il bilancio preventivo e presenta al consiglio di amministrazione il conto consuntivo";
la lettera d) viene sostituita dalla seguente "nomina con proprio decreto i professori e i ricercatori dell'Universita'";
alla lettera f) la parola "propone" viene sostituita con "sottopone all'approvazione del"; dopo la parola "Amministrativo" le parole "criteri per la definizione e l'aggiornamento degli organici del personale tecnico amministrativo delle strutture dell'Ateneo" vengono sostituite dalle seguenti "la programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo delle strutture dell'Ateneo nonche' i suoi eventuali aggiornamenti";
alla lettera h) vengono sostituite le parole "del personale di ogni categoria" con le seguenti parole "di professori ricercatori";
alla lettera i) dopo la parola "convenzioni", le parole "secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'" vengono sostituite dalle seguenti "di sua competenza, stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale e conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale.".
Viene aggiunta la lettera l) come di seguito riportato "propone al consiglio di amministrazione l'attribuzione ed il rinnovo dell'incarico di direttore amministrativo.".
All'art. 16, comma 1:
alla lettera a) dopo la parola "Universita'" vengono aggiunte le seguenti parole "secondo le procedure previste nel successivo art. 62";
la lettera b) viene sostituita dalla seguente: "elabora ed approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco, tenendo conto per gli aspetti di rispettiva competenza, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche";
la lettera c) viene sostituita dalla seguente "delibera sulle proposte relative ai piani di sviluppo nazionali, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza il consiglio di amministrazione, le facolta' e il consiglio studentesco";
la lettera g) viene sostituita dalla seguente "approva con la procedura stabilita nel successivo art. 53 il regolamento generale di Ateneo ed il regolamento didattico; esprime parere sul regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza";
la lettera h) viene sostituita dalla seguente: "delibera su proposta dei professori e ricercatori la costituzione la modifica e la disattivazione delle strutture didattico scientifiche primarie";
la lettera l) viene sostituta dalla seguente "approva il regolamento sull'organizzazione del tutorato, del dottorato di ricerca e tutti i regolamenti di propria competenza, in esecuzione di specifiche disposizioni di legge; approva altresi' i regolamenti di facolta', i regolamenti delle strutture e i regolamenti didattici dei corsi di studio";
la lettera n) viene sostituita dalla seguente "esprime pareri sulle convenzioni tipo ed i contratti tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della ricerca, esprime pareri sulle convenzioni riguardanti la didattica";
alla lettera p) la parola "degli studenti" viene sostituita dalla parola "Studentesco";
la lettera t) viene sostituita dalla seguente "designa i componenti del nucleo di valutazione conformemente a quanto stabilito nel successivo art. 46";
viene inserita la lettera v) come di seguito riportato "delibera in merito alle questioni di afferenza dei professori e ricercatori alle strutture didattiche scientifiche";
viene inserita la lettera z) come di seguito riportato "esprime parere sulle contribuzione a carico degli studenti.".
All'art. 16, comma 2 vengono aggiunte le seguenti lettere "h) e i)".
All'art. 16, comma 3 vengono aggiunte le seguenti lettere "b), d), g) e z)".
All'art. 19, comma 1:
la lettera a) viene sostituita dalla seguente "approva il bilancio di previsione proposto dal rettore, sentito il senato accademico; approva il conto consuntivo ed adotta provvedimenti pertinenti alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico patrimoniale dell'Ateneo";
alla lettera b) prima di "i provvedimenti" viene inserita la parola "delibera"; dopo "Senato accademico" viene inserite la seguente frase "e sentito il consiglio studentesco per la determinazione degli stessi come stabilito al successivo art. 20";
la lettera c) viene sostituita dalla seguente "approva la programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo e i suoi eventuali aggiornamenti";
la lettera d) viene sostituita dalla seguente "approva il piano delle attivita' culturali degli studenti e determina le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio, sentito il consiglio studentesco secondo le previsioni del successivo art. 20";
la lettera e) viene sostituita dalla seguente "determina le indennita' di funzione e le altre indennita' previste nello statuto e nei regolamenti, nonche' i gettoni di presenza relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione, del senato accademico e del consiglio studentesco e per la partecipazione a commissioni e/o collegi";
alla lettera f) prima della parola "il regolamento" viene inserita la parola "approva"; dopo la parola "contabilita'" viene sostituita la frase "ed il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi" con la seguente frase: "secondo la procedura stabilita nel successivo art. 53";
alla lettera g) prima delle parole "i programmi" viene inserita la parola "approva";
la lettera h) viene sostituita dalla seguente "approva le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza dalle previsioni regolamentari";
alla lettera i) prima delle parole "su proposta" viene inserita la parola "delibera" dopo la parola "conferimento" viene inserita la parola "il rinnovo";
viene inserita la lettera l) come di seguito riportato "approva il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutti i regolamenti di propria competenza in esecuzione di specifiche disposizioni di legge";
viene inserita la lettera m) come di seguito riportato "approva i regolamenti in esecuzione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'";
viene inserita la lettera n) come di seguito riportato "approva i regolamenti di Ateneo in esecuzione delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonche' quelli inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo;".
All'art. 20:
al comma 3 viene soppressa la parola "Consiglio" e sostituita con la parola "Comitato";
al comma 6 viene soppressa la frase "Oltre ai pareri obbligatori cui e' tenuto dallo statuto, il consiglio studentesco puo' esprimere pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:" che viene sostituita dalla seguente "Il consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie" e vengono aggiunte le seguenti parole alla lettera b) "di previsione di Ateneo".
All'art. 25, il comma 2 viene sostituito dal seguente "Le facolta' dell'Universita' sono:
la facolta' di agraria;
la facolta' di economia "Giorgio Fua' ;
la facolta' di ingegneria;
la facolta' di medicina e chirurgia;
la facolta' di scienze".
All'art. 26:
comma 2 alla lettera b) dopo la parola "Competenza" viene inserita la parola "i Consigli";
comma 2 lettera c) dopo la parola "formulare" viene inserita la parola "proposte";
comma 2 lettera g) dopo la parola "Regolamenti" le parole "delle strutture didattiche" vengono sostituite con le parole "dei corsi di studio".
All'art. 33, il comma 2 viene sostituito dal seguente "Il direttore di dipartimento e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento e dura in carica tre anni accademici.
In caso di indisponibilita' dei professori di prima fascia, la carica di direttore del dipartimento puo' essere affidata ad un professore di seconda fascia, a tempo pieno.".
L'art. 35 - "Dipartimenti clinici" e' sostituito dal seguente "Art. 35 - Dipartimenti ad attivita' integrata - 1. Presso l'azienda ospedaliera ove ha sede la prevalenza del triennio clinico della facolta' di medicina e chirurgia, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono istituiti i dipartimenti ad attivita' integrata cui afferiscono unita' operative a direzione universitaria.
2. I dipartimenti ad attivita' integrata sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Azienda ospedaliera e l'Universita' tenendo conto della programmazione della facolta' di medicina e chirurgia e della programmazione aziendale.
3. La componente dei predetti dipartimenti assicura la coerenza tra attivita' assistenziale e settori scientifico disciplinari in cui si articola l'attivita' didattica e di ricerca.".
All'art. 47:
al comma 1 dopo la parola "Ateneo" vengono inserite le seguenti parole "e dei centri di gestione";
al comma 2 le parole "Senato accademico" vengono sostituite dalle seguenti "Consiglio di amministrazione".
All'art. 49, comma 1 la denominazione "Universita' degli studi di Ancona" viene sostituita con "Universita' Politecnica delle Marche".
All'art. 52, comma 2, lettera a), vengono soppresse le parole "affidamenti e supplenze a personale di ruolo nelle Universita'" che vengono sostituite dalle seguenti "l'affidamento di attivita' didattica aggiuntiva".
All'art. 53:
il comma 2 e' sostituito dal seguente "Nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto, l'Universita' adotta i seguenti regolamenti di Ateneo:
a) regolamento generale di Ateneo;
b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) regolamento didattico";
il comma 3 e' sostituito dal seguente "I regolamenti di Ateneo, di cui al comma precedente, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione salvo che non sia diversamente disposto; sono altresi' pubblicati nel bollettino ufficiale del M.I.U.R.";
il comma 4 e' sostituito dal seguente "Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Universita', in particolare per quanto riguarda l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, fissa altresi' le modalita' di elezione degli organi centrali di governo nonche' i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso e' approvato dal senato accademico, a maggioranza dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco.".
E' stato inserito il comma 4-bis come di seguito riportato "Il regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Universita' rilascia titoli accademici. E' approvato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, sentiti i consigli di facolta' e il consiglio studentesco.".
Il comma 5 e' sostituito dal seguente "Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componente sentito il senato accademico, le facolta' ed i dipartimenti.".
Il comma 6 e' sostituito dal seguente "L'Universita' in attuazione di specifiche disposizioni di legge, adotta i relativi regolamenti che vengono approvati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle leggi di riferimento. Tali regolamenti sono approvati dal senato accademico e/o dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze e vengono emanati con decreto rettorale.".
E' stato inserito il comma 6-bis come di seguito riportato "L'Universita' adotta altresi' i regolamenti previsto dallo statuto e degli altri regolamenti di Ateneo, o in esecuzione degli stessi. Essi sono approvati dal senato accademico e/o dal consiglio di amministrazione ed emanati con decreto rettorale.".
E' stato inserito il comma 6-ter come di seguito riportato "Le strutture primarie e le strutture derivate dell'Ateneo, adottano i regolamenti contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, nel rispetto delle norme e dei principi del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo. I regolamenti delle strutture sono approvati dal senato accademico ed emanati con decreto rettorale. In presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativo contabile della struttura, l'approvazione e' subordinata al parere del consiglio di amministrazione.".
E' stato inserito il comma 6-quater come di seguito riportato "Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal regolamento didattico di Ateneo adottati dai consigli dei corsi di studio sentite le facolta' interessate.".
Il comma 7 e' sostituito dal seguente "I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Le eventuali modifiche, ai regolamenti del presente articolo sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione.".
All'art. 59:
al comma 1 vengono soppresse le parole "Alle seguenti cariche spetta l'indennita' di funzione" che vengono sostituite con le parole "L'indennita' di funzione spetta al rettore e alle seguenti cariche:
Pro rettore vicario;
Presidi di facolta';
Direttori di dipartimento;
Presidente della delegazione azienda agraria didattico sperimentale;
Componenti del nucleo di valutazione;
Revisori dei conti.".
E' stato inserito il comma 1 bis come di seguito riportato "L'indennita' di funzione spettante al rettore viene fissata dal consiglio di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di direttore amministrativo.".
L'art. 60 viene sostituito dal seguente "1. Nel caso di invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari comunque forniti dall'Universita', l'Universita' stessa disciplina attraverso apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, i conseguenti diritti e doveri nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti.
2. Il medesimo regolamento disciplinera' i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.".
 
Art. 4.
Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione.
Ancona, 27 novembre 2002
Il rettore: Pacetti
 
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