Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania. (Ordinanza n. 3257).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MlNlSTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;
Vista la nota del 13 novembre 2002 del Presidente della regione Piemonte, con la quale e' stata rappresentata la grave situazione d'emergenza socio-ambientale, venutasi a creare nel territorio del comune di Verbania, per effetto della presenza di sostanze gravemente inquinanti e pericolose per la salute dell'uomo e per l'ambiente nei reflui scaricati nell'impianto di depurazione della societa' Acetati S.p.a., immessi nel Lago Maggiore;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 14 novembre 2002, con cui si chiede la dichiarazione dello stato di emergenza socioambientale al fine di risolvere, con i necessari provvedimenti straordinari, la predetta grave situazione di inquinamento delle acque del Lago Maggiore, interessate dai citati reflui industriali;
Vista la nota del Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola del 19 novembre 2002, con la quale si segnala la necessita' di adottare le procedure relative allo stato di emergenza, ai fini di attivare, nel piu' breve tempo possibile, interventi radicali per il trattamento di acque reflue;
Vista la comunicazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola - VIII Settore tutela dell'ambiente - Servizio scarichi e qualita' delle acque, in data 2 dicembre 2002, con la quale viene precisato che nell'impianto di trattamento acque reflue della Acetati S.p.a. confluiscono anche i reflui della Italpet S.p.a. e della Expedio Otto S.r.l., che vengono trattati promiscuamente;
Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza, finalizzate al contenimento delle fonti inquinanti;
Considerato, in particolare, che a causa dell'alterazione dell'habitat naturale sussiste una situazione di pericolo per la vita acquatica, con conseguente rischio di passaggio di sostanze inquinanti nella catena alimentare, con grave pregiudizio per la salute degli individui;
Considerato, altresi', che la predetta situazione di inquinamento ambientale ha comportato la sospensione dell'esercizio delle attivita' produttive della Acetati S.p.a., con conseguenti gravi ripercussioni in materia occupazionale;
Ritenuto, inoltre, di dover assumere urgentemente iniziative per consentire la sperimentazione di nuovi trattamenti depurativi in fase operativa nell'ambito del contesto produttivo;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nei sensi di cui alla nota del 4 dicembre 2002;
Acquisita l'intesa del Presidente della regione Piemonte;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per fronteggiare e superare la situazione di emergenza socio-ambientale in ordine all'inquinamento causato dai reflui prodotti dalle societa' Acetati S.p.a., Italpet S.p.a. ed Expedio Otto S.r.l., immessi nelle acque del lago Maggiore nel comune di Verbania.
2. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, acquisendo, se necessario, i provvedimenti di competenza in materia della Autorita' giudiziaria.
 
Art. 2.

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il commissario delegato, entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) dispone l'adozione di misure immediate relative ai cicli di produzione ed al trattamento appropriato delle acque reflue di processo scaricate dalla Acetati S.p.a., dalla Italpet S.p.a. e dalla Expedio Otto S.r.l., al fine di ottenere, in assenza di qualsiasi forma di diluizione con acque di raffreddamento, con acque meteoriche, di prima pioggia o di dilavamento di piazzali ed impianti e/o con altre acque di processo, la riduzione, allo sbocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue contenenti gli aldeidi, delle concentrazioni di aldeidi totali, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
b) dispone l'adozione di misure immediate volte al miglioramento del trattamento depurativo all'interno degli stabilimenti della Acetati S.p.a., della Italpet S.p.a. e della Expedio Otto S.r.l., al fine di ottenere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, una riduzione dei parametri del C.O.D., dell'azoto ammoniacale e del rame ed il pieno rispetto delle piu' restrittive disposizioni di legge in materia di scarichi in acque sensibili;
c) dispone, se necessario, e nel rispetto assoluto del divieto di qualsiasi forma di diluizione, anche con altre acque reflue, sia a carico del depuratore, sia a carico dell'impresa, il recapito, in via temporanea, di una aliquota delle acque reflue provenienti dal processo di recupero dell'acido acetico all'impianto di depurazione consortile di Verbania, compatibilmente con la capacita' residua di trattamento di tale impianto, in raccordo con la societa' di gestione dell'impianto medesimo sui quantitativi, sui modi e sui tempi, in modo da non comportare pregiudizio all'impianto di depurazione stesso;
d) dispone l'istallazione di sistemi di monitoraggio e di controllo sugli scarichi addotti ai depuratori e sulle acque reflue in uscita dai medesimi, nonche' sulle possibili emissioni in atmosfera provenienti dai trattamenti di depurazione dei reflui;
e) fissa, in via temporanea, per le finalita' di sperimentazione, anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza, limiti numerici per i parametri del C.O.D., dell'azoto ammoniacale e del fosforo, termini e modalita' per lo scarico dei reflui addotti, tramite fognatura, al depuratore consortile, nonche' dei reflui depurati in uscita dagli impianti industriali e consortili in acque pubbliche superficiali, con esclusione delle sostanze di cui alla tabella 5, dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999;
f) autorizza gli scarichi in fognatura e in corpo idrico superficiale, previa eliminazione di ogni forma di diluizione dei reflui e nel rispetto dei limiti inderogabili previsti per le sostanze di cui alla tabella 5, dell'allegato 5, del decreto legislativo n. 152/1999.
2. Il commissario delegato puo' disporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'adozione di misure per aumentare la potenzialita' e per migliorare l'attivita' depurativa dell'impianto di depurazione consortile di Verbania, al fine di consentire il trattamento di una parte dei reflui degli impianti industriali della Acetati S.p.a., della Italpet S.p.a. ed Expedio Otto S.r.l., nonche' per il riutilizzo nelle stesse industrie degli effluenti depurati.
3. Il commissario delegato dispone, altresi', interventi:
a) finalizzati a definire modi e termini per la sostituzione della formaldeide e delle altre sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo con altri reagenti di processo a minore potenziale inquinante, in modo da ridurre la presenza di sostanze pericolose nelle emissioni in acqua, in atmosfera e nei rifiuti.
b) per la riduzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei consumi idrici degli impianti di produzione e di raffreddamento della Acetati S.p.a., della Italpet S.p.a., e della Expedio Otto S.r.l.;
c) per il riutilizzo delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto consortile di depurazione per il fabbisogno produttivo e di raffreddamento, adottando ogni misura necessaria ad evitare incidenze sulle acque reflue in uscita dal sito industriale Acetati S.p.a. - Italpet S.p.a. - Expedio Otto S.r.l.;
d) per ottenere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la totale separazione tra le acque meteoriche, quelle di raffreddamento e quelle di processo dei singoli impianti presenti nel sito industriale Acetati S.p.a. - Italpet S.p.a. - Expedio Otto S.r.l., da mandarsi in depurazione;
e) per individuare, ove necessario, tutti i punti di emissione e gli sfiati attraverso i quali sono possibili emissioni in atmosfera di formaldeide e di altre sostanze pericolose utilizzate nei cicli produttivi, nonche' per eliminare e convogliare, ai fini di controllo, le restanti sostanze in predefiniti ed accessibili punti di emissione;
f) per la salvaguardia ed il mantenimento di tutti i presidi posti a tutela della sicurezza interna ed esterna.
4. Il commissario delegato vigila, altresi', sul rispetto delle convenzioni che consentono alle imprese di utilizzare i collettori che adducono i reflui all'impianto di depurazione consortile di Verbania.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono realizzati in conformita' alla normativa vigente in materia di tutela della qualita' delle acque, di difesa del suolo e di tutela della qualita' dell'aria, anche promuovendo, ove necessario, specifici accordi di programma.
6. Il commissario delegato, per il superamento dell'emergenza, esercita tutti i poteri di carattere autorizzatorio e concessorio previsti dalla normativa vigente di cui sono titolari le autorita' ordinariamente competenti, anche adottando, se necessario, nei confronti della Acetati S.p.a., della Italpet S.p.a, e della Expedio Otto S.r.l., provvedimenti cogenti per conseguire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia ambientale, coerentemente con gli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato adotta, altresi', tutte le iniziative, anche di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attivita', ivi comprese quelle previste da norme processuali, strumentali al conseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 4.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere ed alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
3. I progetti degli impianti e delle opere di cui al comma 1 sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo decreto, previa comunicazione da parte del Commissario delegato alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione.
 
Art. 5.

1. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19 e 20;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 4 e 4-bis, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29 e 34;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1996, n. 573;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, art. 28 commi 1 e 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 39, 45, e 47, la deroga all'art. 28, commi 1 e 2 ed agli articoli 31, 32, 33 e' limitata ai richiami alle sostanze non incluse nella tabella 5 dell'allegato 5;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, con esclusione dell'art. 25;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 27 e 28;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
decreto legislativo 24 novembre 2000, n. 340;
legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, art. 5.
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 6.

1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di sei unita' di personale, di cui tre unita' in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Verbano Cusio Ossola, e tre unita' appartenenti alla pubblica amministrazione, aventi specifiche professionalita' nelle materie oggetto del presente provvedimento, in posizione di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri.
2. Il commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della segreteria tecnica costituita ai sensi dell'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presso il Servizio T.A.I. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di una unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato puo' anche avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, della regione Piemonte, della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del comune di Verbania, degli Istituti universitari, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Agenzia regionale protezione ambiente, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenza istituzionali.
4. Il compenso spettante al commissario delegato sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta una speciale indennita' operativa' equivalente all'importo di 70 ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, e' autorizzata la corresponsione di una indennita' pari al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n, 316, del 23 maggio 2001. Al personale appartenente alla struttura commissariale, cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attivita' di supporto al commissario delegato e' determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale 417/1997, con detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilita' di autorizzare, ove necessario, anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario delegato sulla base delle documentate richieste.
6. L'utilizzazione di personale pubblico e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 
Art. 7.

1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, sono assegnate al commissario delegato le seguenti risorse:
Euro 500.000,00 a valere sulle risorse specifiche previste nell'Accordo di Programma Quadro fra lo Stato e la regione Piemonte, in materia di tutela delle acque e di gestione integrata delle risorse idriche, per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed il riutilizzo delle acque reflue depurate.
2. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari ad accedere ai finanziamenti.
3. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza in ordine all'inquinamento delle acque nel Lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania.
4. Il commissario delegato puo' impegnare le somme stanziate per l'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse disponibili.
 
Art. 8.

1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile verra' istituito un "Comitato di rientro nell'ordinario", con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza.
 
Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni responsabilita' ed obbligazione scaturite dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto anche eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente non possono gravare sul medesimo Dipartimento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2002

Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone