Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 13 agosto 2002
Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;
Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area protetta marina denominata "Isola dell'Asinara" svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Visto il parere favorevole all'istituzione dell'Area marina protetta "Isola dell'Asinara" espresso dalla regione autonoma della Sardegna con delibera di giunta regionale n. 37/25 del 6 novembre 2001;
Visto il parere del comune di Porto Torres espresso con nota, a firma del sindaco, del 12 ottobre 2001;
Vista la nota d'intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prot. n. 0029063 del 23 maggio 2001;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto il parere favorevole all'istituzione dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara" espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 519/C.U. del 22 novembre 2001, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 5919 del 29 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrata e modificata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara".
 
Art. 2.
1. L'area marina protetta "Isola dell'Asinara", cosi' come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e' suddivisa nelle seguenti zone:
zona A, di riserva integrale;
zona B, di riserva generale;
zona C, di riserva parziale,
ed e' delimitata nel suo perimetro esterno dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine ===================================================================== A) |40°59'.10 N |008°13'.19 E B) |40°58'.95 N |008°12'.13 E C) |41°02'.47 N |008°12'.13 E D) |41°06'.27 N |008°15'.44 E E) |41°08'.37 N |008°19'.13 E F) |41°06'.23 N |008°21'.97 E G) |41°03'.48 N |008°21'.97 E H) |40°58'.18 N |008°15'.92 E A) |40°59'.10 N |008°13'.19 E
 
Art. 3.
1. L'area marina protetta "Isola dell'Asinara", nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti.
 
Art. 4.
1. All'interno dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara", come individuata e delimitata al precedente art. 2, comma 1, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inqunanti;
e) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, come riportato nella cartografia allegata al presente decreto:
a) il tratto di mare compreso tra Punta dello Scorno e Punta del Porco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine ===================================================================== S1) |41°07'.20 N |008°19'.13 E (in costa) U) |41°07'.52 N |008°19'.13 E V) |41°06'.38 N |008°20'.68 E Z1) |41°05'.96 N |008°20'.12 E (in costa)

b) il tratto di mare compreso tra Punta l'Arroccu e Punta Galetta, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine ===================================================================== X1) |41°02'.41 N |008°15'.49 E (in costa) Y1) |41°00'.67 N |008°15'.44 E (in costa)

c) il tratto di mare compreso tra Punta Pedra Bianca e Punta Agnadda, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine ===================================================================== W1) |41°00'.16 N |008°12'.66 E (in costa) J1) |41°01'.55 N |008°13'.03 E (in costa)

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) la balneazione;
b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
f) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
g) la pesca subacquea.
4. In zona A e' invece consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalita' e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dal soggetto gestore.
5. La zona B, di riserva generale, con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, comprende il tratto di mare occidentale e orientale dell'isola dell'Asinara compreso tra Punta Salippi e Punta Barbarossa, tratto delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine ===================================================================== I1) |40°59'.38 N |008°12'.53 E (in costa) L) |41°02'.42 N |008°12'.53 E M) |41°06'.12 N |008°15'.75 E N) |41°08'.05 N |008°19'.13 E O) |41°06'.37 N |008°21'.34 E P) |41°03'.68 N |008°21'.34 E Q) |40°58'.85 N |008°15'.86 E R1) |40°59'.00 N |008°15'.38 E (in costa)

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma l, sono vietati:
a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettere c) e d);
b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4;
c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera e);
d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera f);
e) la pesca sportiva;
f) la pesca subacquea.
7. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, sono invece consentiti:
a) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva;
b) le immersioni subacquee con e senza apparecchi respiratori, autorizzate e disciplinate dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva;
c) la navigazione a vela e a remi ai natanti e alle imbarcazioni, cosi' come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva;
d) la navigazione a motore, autorizzata e disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, e comunque a velocita' non superiore a 5 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del preente decreto, nei comuni di Porto Torres e Stintino;
e) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, in zone appositamente individuate e opportunamente attrezzate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, ai natanti e alle imbarcazioni a remi e a vela, alle navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate e ai pescatori residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino che esercitano la pesca professionale e il pescaturismo;
f) la pesca professionale disciplinata dal soggetto gestore sentita la commissione di riserva, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area e comunque ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla linea di costa, riservata ai pescatori residenti alla data del presente decreto nei comuni di Porto Torres e Stintino, nonche' alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
g) il pescaturismo, disciplinato dal soggetto gestore sentita la commissione di riserva, riservato ai pescatori o alle cooperative residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, nonche' alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, e comunque ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla linea di costa per quanto attiene alle attivita' di prelievo.
8. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografla allegata al presente decreto.
9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 7, lettera d), e 10, lettera b)e c);
b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 10, lettera d);
c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, e 7 lettera e);
d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera f);
e) il pescaturismo, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera g);
f) la pesca sportiva;
g) la pesca subacquea.
10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 sono consentiti:
a) la navigazione a remi e a vela fatto salvo quanto previsto al comma 11;
b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, cosi come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994 n. 378, disciplinata dal soggetto gestore sentita la Commissione di riserva e comunque a velocita' non superiore a 10 nodi, fatto salvo quanto previsto al comma 11;
c) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 11, autorizzata e disciplinata dal soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, e comunque a velocita' non superiore a 10 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del presente decreto, nei comuni di Porto Torres e Stintino;
d) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni a vela e a remi, come disciplinato dal soggetto gestore in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
11. Nello specifico tratto di mare denominato "Passaggio dei Fornelli", che si estende da Punta Salippi a Punta Barbarossa, la navigazione e' consentita ad una velocita' non superiore ai 3 nodi.
12. Le attivita' elencate ai commi 4, 7, 10 e 11, sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dal soggetto gestore fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.
 
Art. 5.
1. La gestione dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara" e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, anche consorziati tra loro, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dell'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
 
Art. 6.
1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara" si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione nonche' per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e alla diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi con i fondi impegnati con il decreto direttoriale n. 508 del 31 dicembre 2001, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 16 gennaio 2002 n. impegno 11048 clausola l e 2.
2. Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 2002, 2003 e 2004, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul capitolo 2756 dell'unita' previsionale di base 5.1.2.1 "Difesa del mare", la somma non inferiore a Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) per le attivita' finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta.
 
Art. 7.
1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
2. Il soggetto gestore potra' avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attivita' all'interno dell'area marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla stessa regione.
 
Art. 8.
1. Il regolamento dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione del soggetto delegato alla gestione, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali discipline provvisorie di cui all'art. 4, commi 4, 7, 10 e 11, sara' approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Nel suddetto regolamento potra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio al soggetto gestore e alla Commissione di riserva. In tale organismo dovra' essere assicurata una qualificata rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione autonoma della Sardegna.
 
Art. 9.
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 13 agosto 2002
Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2002,

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 174
 
Allegato

----> Vedere cartografia <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone