Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2002
Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente parco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 2, comma 7, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che "la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni";
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco nazionale dell'Asinara, sentita la regione e previa consultazione della provincia e dei comuni interessati, nonche' l'art. 4, comma 7, che prevede l'affidamento all'Ente parco della gestione del territorio dell'omonima isola;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, recante perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 aprile 1998, prot. n. DEC/SCN/5632 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell'Asinara;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 1 febbraio 1999, prot. n. SCN/99/03, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999, di modifica dell'allegato A che costituisce parte integrante del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997;
Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, l'adozione delle relative misure di' salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;
Vista l'istruttoria per l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara svolta dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 giugno 2001, prot. n. SCN/3D/2001/10984, con la quale si trasmette lo schema di decreto di istituzione del Parco nazionale in oggetto e della relativa cartografia alla regione Sardegna, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione di tale parco in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 giugno 2001 prot. n. SCN/3D/2001/10985, con la quale si trasmette alla Conferenza unificata lo schema del suddetto decreto e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Acquisita l'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con la delibera di giunta regionale n. 37/25, del 6 novembre 2001, trasmessa con lettera prot. n. 8920 del 19 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 agosto 2002, con il quale e' stata istituita l'area protetta marina "Isola dell'Asinara";
Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 519/C.U. del 22 novembre 2001, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 5919 del 29 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Decreta:
Art. 1.

1. E' istituito il Parco nazionale dell'Asinara.
2. E' istituito l'Ente parco nazionale dell'Asinara che ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. All'Ente parco nazionale dell'Asinara si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; l'Ente trova collocazione nella tabella, parte IV, ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale dell'Asinara e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia in scala 1:25.000, allegata al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Sardegna e presso la sede dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Detto territorio, appartenente al comune di Porto Torres (Sassari), si compone dell'intera isola dell'Asinara e degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa ad esclusione dell'isola Piana.
5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del Piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo osservate le procedure cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 
Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Asinara:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Asinara individua, all'interno del territorio del parco, la sede legale, nonche' la sede dei propri uffici amministrativi nell'abitato del comune di Porto Torres per motivi di funzionalita' operativa, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli enti locali interessati, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi della regione e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell'Asinara di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 aprile 1998, prot. n. DEC/SCN/5632, mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco.
 
Art. 5.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente della
tutela del territorio

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 238
 
Allegato A

Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Asinara

Art. 1.
Zonizzazione

1. La superficie del Parco nazionale dell'Asinara, cosi' come delimitata nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, che sostituisce integralmente la perimetrazione provvisoria riportata nella planimetria di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, e successive modifiche, comprende la parte emersa dell'intera Isola dell'Asinara e degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa ad esclusione dell'Isola Piana.
2. Il Parco nazionale dell'Asinara, cosi' come delimitato nella suddetta cartografia, e' suddiviso nelle seguenti zone:
zona 1 - di eccezionale interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;
zona 2 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;
zona 3 - di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale e storico- culturale.
Art. 2.
Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio del Parco nazionale dell'Asinara, di cui all'art. 1, comma 1, sono assicurate:
a) la conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarita' paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica e di attivita' turistiche compatibili con le finalita' di tutela;
d) la difesa e il ripristino degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
e) la conservazione, il restauro e la valorizzazione, nel rispetto delle finalita' dell'area protetta, dei manufatti edilizi e delle testimonianze storiche.
Art. 3.
Divieti generali nel territorio del Parco nazionale

1. Nel territorio del Parco nazionale dell'Asinara l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'. Sono pertanto vietate tutte le attivita' che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione ed in particolare:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, fatte salve quelle attivita' eseguite per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, nonche' gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;
b) la raccolta, il danneggiamento ed il taglio della flora e delle formazioni vegetali spontanee, fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino di associazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumita', gli interventi strettamente necessari a garantire la conservazione del patrimonio naturale e quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio;
c) l'introduzione in ambiente naturale di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di reperti di interesse geologico e paleontologico ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti (discarica), nonche' l'asportazione di minerali;
f) l'uso dei fitofarmaci, nonche' di qualsiasi mezzo che possa alterare, danneggiare o distruggere i cicli biogeochimici;
g) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati;
h) il campeggio al di fuori delle aree eventualmente destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita' secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1;
l) l'accensione di fuochi all'aperto;
m) il transito di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e quelli destinati alle visite nel Parco purche' autorizzate dall'Ente parco;
n) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari con l'esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
o) la realizzazione di nuovi edifici;
p) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio previa autorizzazione dell'Ente parco;
q) qualsiasi mutamento nell'utilizzazione del territorio e ogni altro intervento che possa incidere sulla morfologia dell'isola, sui suoi equilibri ecologici ed idraulici e sulle finalita' istitutive del Parco di cui all'art. 2.
2. Resta ferma la facolta' per le amministrazioni interessate di continuare ad utilizzare gli immobili loro concessi in uso governativo, compatibilmente con le finalita' del Parco.
Art. 4.
Divieti in zona 1 del Parco nazionale

1. Nelle aree ubicate in zona 1, di cui all'art. 1, l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'. Pertanto, sono vietate tutte le attivita' che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, anche i seguenti ulteriori divieti:
a) l'accesso con veicoli a motore escluso quello dei mezzi di soccorso;
b) l'accesso a piedi ad eccezione delle attivita' di sorveglianza, di soccorso, di gestione e di ricerca scientifica autorizzata dall'Ente parco;
c) l'accesso a terra da navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per l'eventuale attivita' di sorveglianza, di soccorso, nonche' di gestione e di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente parco;
d) le opere tecnologiche;
e) la modifica del regime delle acque;
f) le attivita' agro-silvo-pastorali.
Art. 5.
Divieti in zona 2 del Parco nazionale

1. Nelle aree ubicate in zona 2, di cui all'art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, sono vietate:
a) le attivita' agricole e pastorali;
b) la modifica del regime delle acque.
Art. 6.
Regime autorizzativo generale del Parco nazionale

1. Sono sottoposte ad autorizzazione le attivita' specifiche di carattere eccezionale di cui alle lettere a), b), d), i) e p) del comma 1 dell'art. 3.
2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del Parco.
3. Entro il 31 dicembre 2003, allo scopo di consentire la complessiva valorizzazione del Parco secondo le finalita' di tutela e promozione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), le amministrazioni pubbliche che utilizzano gli immobili concessi in uso provvedono, con oneri a proprio carico, alla loro manutenzione straordinaria.
Art. 7.
Regime autorizzativo in zona 2 del Parco nazionale

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:
a) opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori e relative strutture di pertinenza;
b) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come definiti dal primo comma, lettere a) e b), dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.
3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
Art. 8.
Regime autorizzativo in zona 3 del Parco nazionale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
a) impianti per allevamenti zootecnici e di stoccaggio di prodotti agricoli, cosi' come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
b) le opere di mobilita' e le modifiche dei tracciati stradali esistenti;
c) le opere che comportano modifiche del regime delle acque;
d) le opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori ed adduzioni idriche a fini irrigui e zootecnici;
e) interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come definiti dal primo comma, lettere a) e b), dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.
3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
Art. 9.
Modalita' di richiesta delle autorizzazioni

1. L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, e' rilasciata, per opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'Ente parco della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.
Art. 10.
Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale dell'Asinara e' esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 e' affidata al Corpo forestale vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna e alla Capitaneria di porto di Porto Torres.

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