Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2002 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA
DELIBERAZIONE 28 novembre 2002
Individuazione della Toscana quale regione sul cui territorio il fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Deliberazione n. 621/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale, all'art. 8, comma 1, dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il quale, all'art. 18, comma 1, lettera r), dispone che sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che, con delibera di questa Conferenza, sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 concernente "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", il quale prevede, all'art. 2, comma 8, che, nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del fondo le operazioni relative alle piccole e medie imprese e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera di questa Conferenza;
Visto il proprio atto (Atto repertorio n. 486) con il quale questa Conferenza nella seduta del 26 luglio 2001 ha individuato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze ai sensi del ricordato articolo all'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 112/1998, delle indicazioni procedurali anche allo scopo di assicurare: da un lato, omogeneita' nella valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a livello locale, dall'altro, parita' di trattamento verso tutte le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale;
Vista la nota protocollo n. 101/15335/3.9.2 del 30 settembre 2002 con la quale, in attuazione di quanto indicato da questa Conferenza nella citata seduta del 26 luglio 2001, la regione Toscana ha formulato richiesta di limitazione dell'intervento del fondo di garanzia alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettivi fidi ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 112/1998; richiesta che e' stata inoltrata alle regioni ed agli enti locali;
Acquisito il consenso unanime dei componenti di questa Conferenza ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Delibera ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di individuare la regione Toscana quale regione sul cui territorio il fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Roma, 28 novembre 2002
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone