Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 dicembre 2002
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale ufficio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) e l'art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada che definiscono rispettivamente le categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonche' l'art. 203, comma 2, lettera ee) e l'art. 204, comma 2, lettera o) del regolamento di esecuzione dello stesso codice;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso ufficio, in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro 2001/116/CE;
Decreta:
Art. 1. Classificazione degli autoveicoli
e dei rimorchi per uso ufficio
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio rientrano nelle categorie dei veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera g) ed all'art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.
 
Art. 2.
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentaziome delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
 
Art. 3. Caratteristiche costruttive specifiche
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio debbono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Roma, 10 dicembre 2002
Il capo del Dipartimento: Fumero
 
Allegato tecnico
1. Caratteristiche generali.
1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di non piu' di due posti, escluso il conducente, posizionati su un'unica fila di sedili, non essendo ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato ad ufficio.
1.2. I veicoli debbono inoltre essere dotati:
di almeno una porta posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli), nonche' di almeno una finestra apribile posizionata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo stesso. Il vano porta deve avere una larghezza minima di 500 mm; il vano finestra deve avere una superficie non inferiore a 0,40 m2;
di attrezzature ed arredi permanentemente installati nell'ambiente destinato ad ufficio, funzionali con la destinazione del veicolo.
1.3. L'altezza interna dell'ambiente destinata ad ufficio deve essere non inferiore a 1800 mm.
2. Accessori.
2.1. L'impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell'ambiente destinato ad ufficio, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994.
2.2. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati ad ufficio debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore.
2.3. I veicoli debbono essere muniti di estintore.
 
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