Gazzetta n. 301 del 24 dicembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 12 dicembre 2002, n. 16
Concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine.

Agli Assessorati regionali
dell'agricoltura
All'Assessorato agricoltura delle
provincie autonome
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Gabinetto -
Direzione generale politiche
comunitarie ed internazionali
Al Ministero della salute -
Direzione generale sanita' pubblica
veterinaria alimenti e nutrizione
Alle associazioni di categoria
Al Comando carabinieri politiche
agricole
Con regolamento (CE) n. 2179/2002 del 6 dicembre 2002, e' stata disposta la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine, per le domande presentate a decorrere dal 9 dicembre 2002.
Le condizioni e le modalita' di attuazione di tale intervento sono quelle indicate nell'atto disciplinare allegato alla delibera A.I.M.A. del 24 gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 1991 che stabilisce le condizioni, norme generali e modalita' di attuazione degli ammassi privati di carni bovine, suine e ovi-caprine.
L'originale ed una copia delle predette domande (allegato 1), redatte in carta libera e sottoscritte dal legale rappresentante allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita', dovranno essere inviate all'AGEA - Produzione animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma, mentre una terza copia dovra' essere inviata al competente ufficio provinciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, per l'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso.
L'AGEA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione, ne' per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Per l'autenticita' delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese nella domanda si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvede ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
Si precisa che:
i periodi di ammasso ed i prodotti per i quali e' concesso l'aiuto sono quelli indicati nel prospetto allegato (allegato 2) alla presente circolare;
i quantitativi minimi di carne da ammassare sono di 10 t per i prodotti disossati e 15 t per tutti gli altri prodotti;
la cauzione (allegato 3) deve essere pari al 20% dell'importo dell'aiuto richiesto;
ai sensi dell'art. 11, lettera b) del regolamento CEE n. 3444/90 modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93, le decisioni relative all'accettazione delle domande di concessione dell'aiuto saranno comunicate al richiedente il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purche' nel frattempo la Commissione UE non abbia adottato misure particolari;
l'art. 8 del disciplinare A.I.M.A. del 24 gennaio 1991 prevede che le operazioni di conferimento all'ammasso della quantita' di prodotto richiesto possono iniziare il giorno successivo alla data della lettera con la quale l'AGEA comunica l'accettazione della domanda di concessione dell'aiuto e devono essere completate entro ventotto giorni dalla data della predetta lettera;
il predetto art. 8 prevede, inoltre, che la quantita' conferita giornalmente non sia, possibilmente, inferiore a t 5. Pertanto per agevolare il dovuto controllo da parte dei preposti servizi degli assessorati all'agricoltura delle regioni e/o province autonome, i quali devono presenziare, per ogni conferimento, una volta all'atto della presentazione a peso fresco ed un'altra alla presa in carico del prodotto congelato, questa Agenzia dispone il rispetto della predetta quantita' minima giornaliera, salvo comprovati casi eccezionali che verranno valutati dai controllori stessi.
Si richiama, inoltre, l'attenzione di tutti gli operatori su quanto indicato nei sopraccitati regolamenti comunitari e nell'atto disciplinare citato, sia in ordine alle modalita' di controllo delle operazioni di ammasso, sia nelle misure che saranno adottate in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali.
Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia a ogni altra norma comunitaria a nazionale all'uopo applicabile.
Roma, 12 dicembre 2002
Il titolare dell'Ufficio monocratico Gulinelli
 
Allegato 1 Fac-simile domanda
AGEA U.O. XVI - Prodotti animali
via Palestro, 81 - 00185 Roma e,
per conoscenza:
All'assessorato dell'agricoltura
della regione &ul; tramite servizio
provinciale agricoltura Oggetto: Domanda di concessione di aiuto all'ammasso privato di carni suine per t ..... di &ul; ai sensi del reg. CE n. 2179/2002 del 6 dicembre 2002 e dell'atto disciplinare annesso alla delibera AIMA del 24 gennaio 1991.
Il sottoscritto .................. nato a ................ il .................... nella sua qualita' di .................... della ditta .......................... c.f./p.i ................. con sede in ................. via ............. n. ..... c.a.p. .......... esercente attivita' nel settore del bestiame e delle carni da almeno 12 mesi;
Chiede:
La concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di t ..... di ....................... (specificare tipo, taglio ecc) nella misura di ................. Euro/t facendo presente quanto segue:
l'ammasso del prodotto verra' effettuato presso gli stabilimenti della ditta .................. siti in ........................... ;
l'ammasso avra' la durata di mesi ........., salvo la facolta' di ridurre o prolungare tale durata;
la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di cui sopra e' stata costituita mediante fideiussione bancaria (o assicurativa) n. .......... del .............. emessa a favore dell'AGEA per un importo di Euro .......... con le modalita' di cui all'apposita circolare AGEA.
A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi:
1. Immagazzinare a proprio conto e rischio la sopraindicata quantita' di prodotto, conforme alle caratteristiche previste nel disciplinare, entro ventotto giorni dalla data della lettera AGEA di accettazione della presente domanda.
2. Dare preventiva comunicazione scritta (a mezzo telex, fax, telegramma, raccomandata a mano, raccomandata postale) al competente servizio dell'assessorato all'agricoltura delle regioni e/o provincie autonome preposto all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che saranno giornalmente ammassati, in tempo utile per consentire allo stesso di effettuare gli accertamenti di competenza.
3. Provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio.
4. Compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato.
5. Collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal funzionario che ha presieduto alle operazioni di ammasso adottando i mezzi dallo stesso suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l'indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni e date di conferimento.
6. Tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preventivamente vistati dall'assessorato all'agricoltura delle regioni e/o provincie autonome interessate.
7. Non mettere in vendita il prodotto ammassato ne' sostituirlo, spostarlo da un magazzino ad un altro per l'intera durata dell'ammasso conservandolo in condizioni tali da mantenere inalterate le originarie caratteristiche.
8. Consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente assessorato all'agricoltura delle regioni e/o province autonome e dall'AGEA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato.
9. Osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia e dal menzionato atto disciplinare AIMA del 24 gennaio 1991.
10. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione.
11. Di presentare all'atto del conferimento all'ammasso i documenti comprovanti la proprieta' delle carni da ammassare.
12. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sara' deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in materia di effetti penali e di perdita di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Firma ................. Allegati:
Relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l'ammasso, con l'indicazione delle modalita' che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabile i quantitativi ammassati.
Originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre sei mesi, comprovante l'esercizio di attivita' nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione del richiedente nel registro delle ditte tenuto dalla competente C.C.I.A., da almeno dodici mesi.
Atto di fideiussione in originale e due copie rilasciato da Istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo abilitate, quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dalla ditta richiedente.
Fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante.
 
Allegato 2

----> Vedere ALLEGATO 2 a Pag. 57 della G.U. <----
 
Allegato 3 Fac-simile fidejussione bancaria/assicurativa
AG.E.A. Agenzia per le erogazioni
in agricoltura - via Palestro, 81
00185 Roma
Fidejussione n. .........
Premesso:
che la ditta ................., con sede in ................, via .................. con domanda del ................. intende effettuare l'ammasso privato di tonnellate ................. di ..................... per la durata di mesi ................ alle condizioni stabilite dai regolamenti CEE n. 3444/90 e successive modifiche, dal reg. n. 2179/2002 del 6 dicembre 2002 nonche' dall'atto disciplinare annesso alla delibera AIMA del 24 gennaio 1991;
che a garanzia dell'adempimento delle condizioni o delle modalita' di esecuzione di detto ammasso la ditta deve prestare cauzione, mediante atto di fideiussione, nell'importo di Euro ..........
Tutto cio' premesso:
la sottoscritta banca/assicurazione ................. filiale di ................ , p.i. ............... con sede in ................., iscritta nel registro delle imprese di ............. al n. .......... iscritta all'albo/elenco ...................... (1) (di seguito indicata come Garante), in persona del legale rappresentante pro-tempore/procuratore speciale .................. nato/a a ....................... , nell'interesse di .................. (2) indicato/a in premessa, si obbliga nei confronti dell'AGEA, al versamento di un importo pari al 20% dell'aiuto, che ammonta ad Euro ................ a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'accettazione della domanda di cui in premessa.
La presente garanzia ha forma e sostanza di garanzia autonoma.
La garanzia potra' essere escussa anche parzialmente ed a piu' riprese, facendone richiesta al garante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno senza necessita' di preventiva richiesta al beneficiario.
Il garante si obbliga ad effettuare il pagamento dell'importo richiesto da AGEA a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza opporre ad AGEA alcuna eccezioni anche nell'eventualita':
a) di contestazioni di qualunque genere proposte, a qualsiasi titolo da beneficiario o da altri soggetti comunque interessati;
b) di dichiarazione di fallimento, sottoposizione a procedure concorsuali o liquidazione del beneficiario;
c) di inadempimento, anche parziale del beneficiario a qualsiasi ed eventuale obbligo nascente dal rapporto con il garante stesso.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa esclusione della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod.civ, ed espressa rinuncia del Garante a quanto contemplato agli articoli 1945, 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il garante rimanere obbligato in solido con il beneficiario fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.
La presente garanzia ha validita' di dodici mesi e sara' automaticamente rinnovabile di sei mesi in sei mesi e puo' essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'AGEA o con la restituzione dell'originale della garanzia medesima.
In caso di controversia fra AGEA ed il Garante il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
Il Garante .................. (3)
(1) Per banche o istituti di credito: estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, ex articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1993; per societa' di assicurazioni: estremi dell'iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, ex art. 9 del decreto legislativo n. 175 del 1995.
(2) Beneficiario.
(3) Firma autenticata ai sensi di legge del Garante.
 
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