Gazzetta n. 301 del 24 dicembre 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 11 dicembre 2002
Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Italgas S.p.a. della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13867).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una societa' quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;
Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;
Vista la comunicazione CONSOB DME/RM/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio del potere previsto dal citato art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998;
Vista la comunicazione del 26 novembre 2002 come successivamente integrata il 4 dicembre 2002, effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla E.N.I. S.p.a. in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a.;
Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
Vista la nota di Borsa Italiana S.p.a. in data 5 dicembre 2002 la quale ha segnalato, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 e sulla base dei criteri di carattere generale stabiliti nella citata comunicazione CONSOB DME/RM/2078716 del 2 dicembre 2002, il ricorrere per la societa' Italgas S.p.a. delle condizioni per l'innalzamento al 90,5% della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a. pari al 9,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo ricompreso tra il 24 maggio 2002 e il 25 novembre 2002, pari a circa 347 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 90,5 per cento.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.
Milano, 11 dicembre 2002
p. Il presidente: Cardia
 
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