Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 novembre 2002
Acqua naturale "Goccia di Carnia - Sorgente del Fleons", in Forni Avoltri - Indicazioni per le etichette.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Vista la domanda in data 17 giugno 2002 con la quale la societa' Goccia di Carnia S.p.a., con sede in Forno Avoltri (Udine), via Pierabech n. 3, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Stretta di Fleons", sita in comune di Forni Avoltri (Udine), oltre alla dicitura "Puo' avere effetti diuretici", gia' riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3021-025 con il quale e' stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons";
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 24 ottobre 2002;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Stretta di Fleons", sita in comune di Forni Avoltri (Udine), sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici; l'acqua minerale Goccia di Carnia e' indicata nell'alimentazione dei neonati. E' indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati".
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 28 novembre 2002
p. Il direttore generale: Filippetti
 
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