Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 dicembre 2002
Autorizzazione della Societa' Quality and Security di Salerno quale organismo riconosciuto, ai sensi della direttiva 94/25/CE - Unita' da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per la navigazione ed il trasporto marittimo interno
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Vista le direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato A;
Visto i decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;
Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo' provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Ritenuto necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti;
Vista la istanza avanzata dalla Societa' Quality and Security S.r.l., con sede legale in Salerno, via Porto n. 34;
Rilevato che la Societa' Quality and Security S.r.l. possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente;
Decretano:
Art. 1.
1. La Societa' Quality and Security S.r.l. e' autorizzata, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformita' di cui al art. 6 del decreto stesso e precisamente:
a) per le categorie A e B:
1. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V; moduli B, C, D, F, G ed H, di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
2. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI; conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII e moduli B, D, F, G ed H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
b) per la categoria C:
1. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri:
a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II; controllo della fabbricazione interna (modulo A), di cui all'allegato IV; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interna e prove (modulo A-bis), di cui all'allegato V; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
2. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI; conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII; moduli B, D, F, G ed H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
c) per la categoria D:
1. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interna (modulo A) di all'allegato IV; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
d) per i componenti di cui all'allegato I: moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.
 
Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico della Societa' Quality and Security S.r.l., con sede legale in Salerno, via Porto n. 34 e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Con periodicita' semestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo interno.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione provvisoria ha validita' fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2002
Il direttore generale dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
Goti
Il direttore della direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo interno
Caliendo
 
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