Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3258).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale, tra l'altro, e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel novembre 2002;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si e' verificata la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, nonche' violente mareggiate, e, conseguenzialmente, tali eventi hanno determinato frane, smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;
Considerato altresi', che in alcune delle regioni interessate dai predetti eventi atmosferici, questi ultimi hanno ulteriormente inciso su territori gia' colpiti dai precedenti eventi alluvionali dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2002 e per i quali sono gia' intervenute le relative dichiarazioni di stato di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi ai comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;
Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2002, n. 3237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Milano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. I presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attivita' di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.
2. I presidenti delle regioni provvedono:
a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;
b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze, nonche' per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.
3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi alluvionali.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', i presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.
2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.
4. I presidenti delle regioni o i soggetti attuatori, sulla base delle specifiche direttive ed indicazioni eventualmente fornite dai medesimi presidenti, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i presidenti delle regioni possono procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzata, ove necessario, la deroga alla normativa indicata all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogata al 31 dicembre 2003.
 
Art. 3.
1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonche' agli oneri relativi agli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali per far fronte alla prima fase di emergenza, si provvede nel limite di 50 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile, sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni, che tenga anche conto dell'entita' dei danni occorsi nei territori interessati. Il relativo onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 13.2.1.3, del centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile", del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'utilizzo delle predette risorse, in deroga alle norme di contabilita' generale in materia di contabilita' speciale dello Stato, possono essere istituite apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni. Relativamente alla regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, le risorse spettanti confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
2. I presidenti delle regioni, per le medesime finalita' e con le stesse modalita' previste dalla presente ordinanza, possono, altresi', utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci regionali, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.
 
Art. 4.
1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, il personale comunque in servizio presso il Dipartimento della protezione civile continua a prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per il periodo di durata degli stati di emergenza, sulla base delle deroghe di cui all'art. 6, comma 1, della presente ordinanza; le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 comma 2, 5 comma 2 rispettivamente delle ordinanze del 18 dicembre 2001, n. 3168, del 27 dicembre 2001, n. 3170 e del 28 dicembre 2001, n. 3171, sono prorogate al 31 dicembre 2003.
 
Art. 5.
1. Per il completamento delle attivita' di cui alle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000, n. 3093/2000, n. 3095/2000, n. 3096/2000 e n. 3098/2000, nonche' per le nuove e maggiori esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui in premessa, le regioni e l'AIPO possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, ovvero stipularne di nuovi, nel limite di spesa dell'1,5% dei fondi di cui all'art. 3, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000.
2. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sempre nel predetto limite dell'1,5% delle risorse di cui all'art. 3, puo' provvedere alla proroga o alle nuove assunzioni per il tramite della Direzione regionale della protezione civile, secondo le procedure d'urgenza previste dall'art. 9, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, ed in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo di lavoro, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, supplemento straordinario n. 19 del 30 ottobre 2001.
 
Art. 6.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quatered articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17,
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare:
a) per la regione Emilia Romagna:
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, art. 4, comma 8, lettera b);
legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9, articoli 5, 7, 8, 13, 14,15,16, 19 e 28;
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59;
regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17;
b) per la regione Veneto:
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1;
legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6;
legge regionale 8 maggio 1980, n. 52;
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42;
legge regionale 27 novembre 1984, n. 58;
legge regionale 12 aprile 1999, n. 17;
legge regionale 29 novembre 2001, n. 30.
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 7.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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