Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2002
Nuova ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, concernente l'obbligo di versamento, a carico dei concessionari della riscossione, del 32 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
Visto il comma 2 del citato art. 9 dello stesso decreto-legge n. 79 del 1997, come modificato, dall'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, che prevede che alla ripartizione tra i concessionari dell'acconto in questione si provvede con decreto ministeriale, emanato annualmente;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale, in attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 79 del 1997, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal predetto decreto-legge n. 282 del 2002, sono state fissate, per ciascun ambito territoriale, le somme da versarsi entro il 30 dicembre 2002;
Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova ripartizione tra i concessionari della riscossione dell'acconto dovuto per il corrente anno, in luogo di quella stabilita nell'allegato A al citato decreto 4 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che i concessionari ed i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione versano entro il 30 dicembre dell'anno 2002, pari al 32 per cento dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 2001, e' determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2002
Il capo del Dipartimento: Manzitti Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 81
 
Allegato A Acconto ex art. 9, comma 1, decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140

----> Vedere tabella a pag. 25 e pag. 26 della G.U. <----
 
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