Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 novembre 2002
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento CE n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2000 con il quale l'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CE n. 2081/92;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Monti Iblei, con sede legale presso la CCIAA di Ragusa, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 65386 del 13 dicembre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C151/11 del 25 maggio 2002 della predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza dell'8 novembre 2001, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Considerato che l'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota n. 65386 del 13 dicembre 2001;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Monti Iblei, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento CE n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92.
 
Art. 2.
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., quale organismo di controllo autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento CE n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessa di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2002
Il direttore generale: Abate
 
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