Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2002
Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale. (Deliberazione n. DGRQS/2915).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di autorita'
di regolamentazione per il settore postale
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva;
Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'autorita' di regolamentazione del settore postale;
Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'autorita' di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale;
Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;
Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Vista la documentazione relativa all'esercizio 2001 presentata dalla societa' per azioni Poste italiane, trasmessa dalla stessa societa' in allegato alla nota protocollo n. 22000427 del 24 giugno 2002;
Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della societa' Poste italiane e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young;
Rilevato che l'onere del servizio universale riguardante l'esercizio 2001, dopo aver tenuto conto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a Euro 361.220.000 e per compensazioni pari a Euro 438.988.000, e' risultato pari a Euro 405.293.000;
Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261 del 1999 prevede, a cura dell'autorita' di regolamentazione, la definizione del "numero significativo di persone" alle quali deve essere inviata la "pubblicita' diretta per corrispondenza" allo scopo di una diversificazione di detta "pubblicita'" dai comuni "invii di corrispondenza";
Vista la documentazione presentata dalla societa' Poste italiane riguardante il risultato previsionale per l'esercizio 2002, dal quale risulta che l'onere del servizio postale universale, dopo aver tenuto conto delle somme per integrazione all'editoria pari a Euro 256 milioni circa e per compensazioni pari a Euro 454 milioni circa, dovrebbe aggirarsi intorno a Euro 495 milioni circa;
Vista la direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE in tema di servizi postali comunitari;
Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002, con la quale, in attesa del decreto legislativo di trasposizione, si da' atto delle disposizioni della nuova direttiva "self executing";
Considerato che la diversa determinazione dei limiti massimi di peso e di prezzo inerenti ai servizi riservati impongono l'adozione di uno specifico provvedimento in materia;
Delibera:
Art. 1.
Oggetto
1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.
 
Art. 2.
Riserva
1. Ai fini del mantenimento del servizio universale, la riserva da riconoscere alla societa' Poste italiane comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a Euro 1,86 ed il cui peso non sia superiore a 100 grammi.
2. Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
4. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 gennaio 2003.
 
Art. 3.
Pubblicita' diretta per corrispondenza
1. Il numero significativo di persone, di cui agli articoli 1, comma 2, lettera h), e 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261 del 1999, e' fissato in 10.000 per ciascuna campagna pubblicitaria.
2. La pubblicita' diretta per corrispondenza deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile.
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Il Ministro: Gasparri
 
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