Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. 245
Testo del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002), coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 286 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, (( pubblicati nella )) Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, (( nonche' dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 )) e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento (( degli )) interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, (( definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi )) di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilita' in ordine a determinati settori di intervento, altresi' realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative. (( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonche' per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonche' la realizzazione di spazi a servizio della collettivita' ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, e' consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla meta'. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonche' gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attivita' dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, con la previsione della possibilita' di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale.
3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalita' e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attivita' e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuita' nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.
3-ter. I Commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225. (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio).
- 1. Costituiscono strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale
componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio
nazionale della protezione civile, le strutture operative
nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della
protezione civile, le attivita' previste dalla presente
legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di
partecipazione e collaborazione delle strutture operative
nazionali al Servizio nazionale della protezione civile
sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono
altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e
relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze
di protezione civile.".
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter
e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La Conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).".
"Art. 14-bis. - 1. La Conferenza di servizi puo' essere
convocata per progetti di particolare complessita', su
motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-
artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per
quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle
soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi
comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le
suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque
giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la Conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.".
"Art. 14-ter. - 1. La Conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi
la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.".
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla Conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri
previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
225 del 1992:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega al sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".
 
Art. 2.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indi-spensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresi' ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate.
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste e' rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalita' degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5 (( del presente decreto, )) nonche' su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.
3. (( Le regioni interessate, )) successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, (( propongono )) le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. (( In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ))
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, e' autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, (( pubblicati nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 258 del 4 novembre 2002, )) la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle Amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilita' di beni mobili, immobili e servizi anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992,
si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresi', alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 qualora per l'eccezionalita' della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, (( sentito il Presidente della regione interessata, )) il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza. (( 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione.". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
225 del 1992:
"Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze). 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile
gli eventi si distinguono in:
"a) eventi naturali o connessi con l'attivita'
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita'
dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari.".
- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992,
si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 4.
1. Per i soggetti che alle date del (( 29 e 31 ottobre 2002, nonche' 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni )) e nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni diemergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (( sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento )) di obblighi di natura tributaria. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonche' ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. (( Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 2
della legge 27 luglio 2000, n. 212: (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente):
"2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 138, commi 8, 9
e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di
leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi
calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a
seguito di inagibilita' parziale o totale e permangono in
questa condizione all'atto della presentazione della
domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a
quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della citata
legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle
Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti
locali territoriali per le esigenze connesse alla
realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli
eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni
di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto
militare di appartenenza al momento dell'arruolamento
ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti
giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello
stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la domanda
deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I
comandi militari competenti, sulla base delle esigenze
rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali territoriali e loro
consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti
interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste
e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a
svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio
di tali soggetti si provvede tenendoconto della
ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei
comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed
eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni.
L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni
che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti
giorni dalla presentazione della domanda da parte dei
militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di
ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali
che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze
armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, puo'
sospendere temporaneamente l'applicazione delle
disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di
leva recate da norme di legge che prevedano interventi a
favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
 
Art. 5. (( 1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonche' alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi in oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonche' in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo della protezione civile, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come quantificata dalla tabella "C" della legge finanziaria. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
3 luglio 1991, n. 195, reca:
"Provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal
terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore
delle zone danneggiate da eccezionali avversita'
atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.".
 
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone