Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 dicembre 2002
Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva piridate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001 relativo all'iscrizione della sostanza attiva piridate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva piridate, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta
Art. 1.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva piridate, sono revocate a far data dal 1 luglio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001.
 
Art. 2.
1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 e' consentita fino al 30 giugno 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 18 dicembre 2002
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

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| Numero | Data |
Nome prodotto | registrazione | registrazione | Impresa ===================================================================== Lentagran combi| 006517 | 03/10/1985 |Sipcam S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
| | |Syngenta crop Lentagran EC | 006292 | 06/03/1985 |protection S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
| | |Syngenta crop Duogran | 008221 | 23/03/1993 |protection S.p.a.
 
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