Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002, n. 294
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1 gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Considerato che lo stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni, siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e nell'adunanza del 29 luglio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Destinatari delle agevolazioni

1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonche' gli enti ecclesiastici.
2. Sono ammesse alle agevolazioni le associazioni di categoria per i bollettini degli organi direttivi nazionali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 2001, n. 463, e' riportato nelle note all'art. 1.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 28 novembre
2001, n. 411, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
recante proroghe e differimenti di termini), e' il
seguente:
"Art. 4 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di
cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, relativo al regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali, e'
prorogato al 1 gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di
cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, per il periodo 1
gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle
riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla
societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali
di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del
1998, e successive modificazioni. I destinatari delle
agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni
previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n 448,
e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti
editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie
autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto
2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"20. Con decorrenza dal 1 aprile 1997, i prezzi dei
servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite
convenzione, dall'Ente Poste Italiane, tenendo conto delle
esigenze della clientela e delle caratteristiche della
domanda, nonche' dell'esigenza di difesa e sviluppo dei
volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1
aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:
a) libri;
b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi
periodicita' editi da soggetti iscritti al registro
nazionale della stampa;
c) pubblicazioni informative di: enti, enti locali,
associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro,
anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un
anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le
categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un
eventuale aumento non superiore al tasso programmato di
inflazione. A tal fine e' istituito un fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il
1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere
all'Ente Poste Italiane. Il funzionamento del fondo e'
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non
possono essere ammesse alle tariffe agevolate le
pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di
cui alla lettera b) che contengono inserzioni
pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla
pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area
calcolata su base annua superiore al 45 per cento
dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera
c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in
forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano
vantaggi commerciali a favore di terzi, nonche' quelle di
vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa
postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche
spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza
scopo di lucro di' cui alla lettera c), anche finalizzate
alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario
non superiore all'80 per cento di quello previsto per le
pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5)
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) - 4) (Omissis);
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
(omissis);".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale), e' il seguente:
"Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (O.N.L.U.S.) le associazioni, i comitati,
le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad ecceziore di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima e unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 2 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere delle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di
particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni, in ambiti e secondo modalita' da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita'
di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono
riconosciuti apporti economici da parte
dell'Amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore morale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
del decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di' sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiore del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati O.N.L.U.S., nel
rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono
fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non
governative e alle cooperative sociali di cui,
rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49
del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati O.N.L.U.S. limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera e) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso O.N.L.U.S. gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.".
- Per il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro sul volontariato), vedasi la Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991.
- Il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di sviluppo), e' il seguente:
"Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle
organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
governative, che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere
della commissione per le organizzazioni non governative, di
cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri
obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle
qualificazioni professionali o di mestiere e sulle
modalita' di selezione, formazione e perfezionamento
tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la
realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei
Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e
impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di
formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette
attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per
attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse
dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
non governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14,
36 e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle
popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da
attivita' commerciali accessorie o da altre forme di
autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche
delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacita'
organizzativa di almeno 3 anni, in rapporto ai Paesi in via
di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede
il riconoscimento di idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
triennio e documentino la tenuta della contabilita';
i) si obblighino alla presentazione di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in
corso.".



 
Art. 2.
Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata

1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:
a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;
b) i giornali di pubblicita';
c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;
d) i giornali di vendita per corrispondenza;
e) i cataloghi;
f) i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;
h) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
i) i giornali pornografici.
2. Per giornali e periodici di pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2002
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 48



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' il seguente:
"1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e
secondo, l'imposta e' dovuta:
a) - b) (omissis);
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri enti. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;".



 
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