L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalita' e le nuove norme statutarie; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalita' e le nuove norme statutarie; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, prevedendo che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalita' e le nuove norme statutarie; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a. (in sigla SAI), con sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 e a La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, piazza della Liberta' n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista l'istanza congiunta in data 10 luglio 2002 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette societa' hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. nella SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a, e delle relative modalita', nonche' i documenti integrativi forniti; Viste le delibere assunte in data 19 settembre 2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a, e de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili dal 1 gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione; Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Torino in data 2 ottobre 2002 e di Firenze in data 23 settembre 2002; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla societa' incorporante, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di fusione in argomento; Preso atto delle determinazioni assunte dalla Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dalla commissione nazionale per le societa' e la borsa, rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 2002; Tenuto conto anche della comunicazione in data 20 dicembre 2002 con la quale La Fondiaria assicurazioni S.p.a. e SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a. hanno confermato l'intenzione di dare esecuzione alle delibere assembleari di fusione; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2002; Dispone: E' approvata, nei termini rappresentati nella istanza in data 1 luglio 2002, la fusione per incorporazione de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, nella SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a. (in sigla SAI), con sede in Torino, con le relative modalita' di attuazione e le nuove norme statutarie, ivi comprese quelle relative al cambio della denominazione sociale in Fondiaria - SAI S.p.a. (in sigla Fondiaria - SAI) ed al trasferimento della sede legale da Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 a Firenze, piazza della Liberta' n. 6 - a decorrere dalla data di efficacia della fusione. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 20 dicembre 2002 Il presidente: Giannini |