Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3260).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 con il quale e stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, fino al 31 marzo 2003;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, e' prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, concernente la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, concernete la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a, situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nel territorio delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 16 maggio 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 6 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 14 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 14 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997 del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da calamita' naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e provincie autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria interessato dagli eventi atmosferici del mese di agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale e' stato esteso territorialmente lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia;
Considerata la necessita' di dover disporre interventi urgenti per il monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di Catania interessato dall'eruzione del vulcano Etna e dagli eventi sismici concernenti la medesima area, nonche' ulteriori misure per fronteggiare i predetti fenomeni eruttivi;
Ritenuta, altresi, la necessita' ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile;
Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale le iniziative in materia di rischio idrogeologico, nonche' disporre specifiche misure in relazione alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e relativamente agli interventi sismici che hanno interessato le regioni Molise e Puglia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare un compiuto monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di Catania interessato dall'eruzione del vulcano Etna, e' costituito un comitato tecnico scientifico, avente sede presso l'ufficio territoriale di Governo prefettura di Catania, composto da esperti aventi specifica professionalita' nella materia, con compiti di consulenza e supporto al commissario delegato per le attivita' di competenza. Per le medesime finalita', il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato all'acquisizione urgente, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8, di un radar dedicato agli eventi vulcanici con oneri a carico del fondo della protezione civile.
2. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidro-pluviometrico, le residue risorse finanziarie, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, di cui alle autorizzazioni di spesa indicate nell'art. 2, comma 7, e, nell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e indicate nell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, in deroga alle norme di contabilita' e bilancio dello Stato sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione al fondo della protezione civile.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le finalita' di cui al comma 2 e con le risorse finanziarie ivi previste, provvede agli adempimenti connessi alle procedure di spesa, utilizzando, inoltre, le risorse finanziarie, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, iscritte nel centro di responsabilita' 11 "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al funzionamento ed al potenziamento del servizio idrografico e mareografico nazionale. A tal fine le risorse finanziarie del centro di responsabilita' - "Servizi tecnici nazionali" in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2002, n. 207, sono riversate al fondo della protezione civile.
4. I dirigenti degli uffici compartimentali trasferiti alle regioni, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, ove non gia' sostituiti da un dirigente regionale, sono nominati commissari delegati, quali ordinatori primari, per l'espletamento degli adempimenti connessi alle procedure di spesa sui fondi assegnati ai sensi della legge n. 908/1960, e quali funzionari delegati, ordinatore secondario, sulle aperture di credito, gli stessi procedono anche al compimento di tutte le attivita' relative al trasferimento dei fondi ancora presenti in bilancio alla data del 31 dicembre 2002. Per l'amministrazione delle relative risorse finanziarie e' autorizzata, in deroga alle vigenti norme, l'apertura di apposite contabilita' speciali, all'uopo istituite, e intestate ai medesimi commissari e funzionari delegati, sulle quali affluiscono le risorse finanziarie a qualsiasi titolo assegnate. I medesimi dirigenti provvedono, inoltre, all'attivazione delle procedure di trasferimento dei beni mobili e immobili all'ufficio competente della regione subentrante.
5. Gli uffici compartimentali con i quali e' stato stipulato entro il 1 ottobre 2002, l'accordo interregionale per la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, provvedono all'attivazione delle procedure di trasferimento dei beni mobili e immobili all'ufficio competente della regione subentrante. Il funzionario delegato provvede al pagamento dei corrispettivi relativi ad impegni di spesa assunti precedentemente al 1 ottobre 2002 e degli oneri relativi ai contratti di manutenzione e potenziamento delle reti di telerilevamento di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, attivati prima di tale data, ad esclusione delle risorse finanziarie da assegnare alle regioni ai sensi dell'art. 4.
6. Al fine di assicurare la piu' efficace azione di previsione e prevenzione nel perseguimento dell'obiettivo di garantire l'incolumita' pubblica e privata dalle conseguenze dell'insorgenza di eventi calamitosi di natura idrogeologica, e per, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e previa intesa tra le amministrazioni interessate da conseguirsi entro lo stesso termine, le apparecchiature, i ponti ripetitori, le eventuali strutture connesse, le unita' idrometereologiche di monitoraggio in telemisura, nonche' le relative frequenze di trasmissione necessarie per l'espletamento delle funzioni trasferite, e gia' in gestione al Magistrato delle acque di Venezia e al servizio idrografico e mareografico di Venezia, possono essere assegnate per quanto di rispettiva competenza alla regione Veneto ed alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; per quanto attiene alle frequenze di trasmissione, le suddette amministrazioni regionali e la provincia autonoma di Trento nonche' le altre amministrazioni interessate disciplineranno, con separata intesa, l'utilizzo delle frequenze medesime.
 
Art. 2.
1. Al fine di accelerare il programma di realizzazione dei centri funzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1998, il Presidente della regione Basilicata provvede, con ogni urgenza, all'individuazione dell'affidatario, anche mediante affidamento diretto a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 8 della presente ordinanza.
2. Per le medesime finalita', il Dipartimento della protezione civile provvede ad istituire un tavolo tecnico, con funzione di supporto e di indirizzo per l'ottimizzazione delle strutture dei centri funzionali e per il funzionamento del piano radar nazionale.
3. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, e' sostituito dal seguente:
"2. Le modalita' di attuazione, integrazione ed interconnessione degli interventi di cui al comma precedente, sono definite sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente della regione Basilicata, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dal Dipartimento della protezione civile".
4. Il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della regione Basilicata, al fine di realizzare il centro funzionale presso l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici stipula una convenzione con la medesima agenzia ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
5. Gli oneri relativi alla realizzazione del centro funzionale di cui al comma 4 sono posti a carico delle disponibilita' finanziarie gia' previste nel piano complessivo della regione Basilicata.
 
Art. 3.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede alla definizione delle strutture organizzative necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei centri funzionali regionali e dei centri radar regionali, sulla base di apposite proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome interessate, ai fini della successiva costituzione da parte delle stesse regioni e province autonome. Per le medesime finalita', il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, a definire il quadro esigenziale inerente alla dotazione del personale da assegnare alle predette strutture, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le attivita' di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, nonche' in relazione alla necessita' di attivare il centro funzionale dipartimentale ed il centro primario del piano radar nazionale, definisce il quadro esigenziale del personale, anche in deroga alla normativa indicata all'art. 8.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il proprio centro funzionale dipartimentale e per il centro primario del piano radar nazionale, nonche' le regioni e le province autonome di cui al comma 1, per le medesime finalita', possono, altresi', avvalersi di personale civile e militare delle amministrazioni e degli enti pubblici, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', nonche' a quella specificamente prevista per il personale militare. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e province autonome, avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il Dipartimento della protezione civile, per l'anno 2003, concorre agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute o da sostenersi e comunque per un importo complessivo, a carico del fondo della protezione civile, di Euro 800.000,00.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 ed al fine di garantire il regolare espletamento, senza soluzioni di continuita', del servizio di preannuncio ed allarme dei fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza, da parte del centro funzionale meteoidrogeologico per la Calabria, il termine indicato nell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002 e' differito al 28 febbraio 2003.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile per il tramite del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2, concorre alla spesa, nel limite massimo di cui al comma 3 del presente articolo, per la realizzazione delle reti di rilevamento e di sorveglianza pluvioidrometrica dei centri funzionali regionali e per la ottimizzazione funzionale di quelle gia' esistenti, che svolgono compiti di coordinamento delle esigenze regionali. I progetti relativi saranno resi esecutivi di concerto con le Regioni interessate, che individueranno l'ente attuatore e provvederanno all'esecuzione degli interventi.
2. Il Dipartimento della protezione civile per il tramite del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2, concorre alla spesa, nel limite massimo di cui al comma 3 del presente articolo, dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di rilevamento e sorveglianza pluvio-idrometrica, onnicomprensivi della duplicazione dei centri di elaborazione dati e dei ripetitori, nonche' per l'intervento immediato per la sostituzione delle componenti avariate o danneggiate.
3. I relativi oneri nel limite massimo complessivo di 3.000.000,00 di euro sono posti a carico del fondo della protezione civile.
 
Art. 5.
1. In relazione alla somma urgenza connessa alla realizzazione del Piano radar nazionale di cui decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, il Dipartimento della protezione civile, a seguito dell'espletamento della procedura di gara in atto, provvede, in relazione alle procedure autorizzative ed ai relativi espropri, anche in deroga alla normativa indicata all'art. 8 e con le residue risorse finanziarie di cui alla stessa legge.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile, al fine di poter disporre di informazioni urgenti ed omogenee connesse con i propri compiti d'istituto e per le attivazioni delle allerte e degli allarmi meteo-pluvio-idrologici, e' autorizzato a riformulare il programma allegato alla convenzione stipulata, per il periodo 2002-2005, con il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, concernente la produzione di modellistica idrologica, idraulica e di versante, anche attraverso la costituzione di apposite unita' operative.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri funzionali regionali e/o le Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, nonche' con universita' o istituti specializzati, al fine di reperire e coordinare le informazioni territoriali d'interesse, per la redazione di documenti utili ai fini operativi di protezione civile, per la verifica sperimentale di tecnologie e di prodotti di protezione civile e per il finanziamento di borse di studio su specifici temi non ricompresi nei compiti e nei programmi del Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche. I relativi oneri sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile.
3. Il Dipartimento della protezione civile, per la realizzazione del proprio centro funzionale, si avvale delle deroghe di cui all'art. 8 della presente ordinanza, con oneri a carico del fondo della protezione civile.
 
Art. 7.
1. Per le specifiche attivita' di protezione civile, fino al 31 dicembre 2003, il personale del Registro italiano dighe e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione ed ad effettuare turni di reperibilita' utili ai fini del funzionamento del servizio. Per il personale dirigente, e' concessa una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
2. Ai funzionari effettivamente impegnati nelle operazioni di controllo e monitoraggio in emergenza e' corrisposto l'intero importo di lavoro straordinario e le eventuali spese di missione, che verranno comunicati dal direttore del Registro Italiano Dighe.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a carico del fondo della protezione civile.
 
Art. 8.
1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
legge 3 gennaio1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9,14,14-bis, 14-ter, 14-quater, e 16;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 cosi' come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 15, 19, 24, 35 e 36;
Contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001, articoli 13 e 14;
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, art. 19;
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000, art. 7;
legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
2. Alla data d'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 9.
1. Per il persistere delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, e nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2003, delle unita' di personale STAC convenzionate ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998. Il relativo onere e' posto a carico del fondo della protezione civile.
2. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello, il termine di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3144/2001, come prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3174/2002, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Il relativo onere e' posto a carico delle risorse stanziate dall'art. 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.
 
Art. 10.
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3168/2001, e' prorogato al 31 dicembre 2003.
2. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.
 
Art. 11.
1. In relazione al piu' gravoso impegno del Corpo forestale della Regione siciliana determinato dall'attivita' eruttiva dell'Etna e' autorizzato, anche in deroga alla normativa indicata nell'art. 8, da parte del medesimo Corpo forestale della regione, l'impiego, anche mediante assunzione con contratto a tempo determinato, del personale appartenente al contingente antin-cendio boschivo nel limite massimo di 150 ore mensili per ciascuna unita' e con oneri a carico della regione siciliana.
2. Al fine di realizzare un compiuto sistema informativo territoriale, finalizzato alle attivita' di prevenzione e monitoraggio dei fenomeni eruttivi del vulcano Etna, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, con oneri a carico del Fondo della protezione civile, ad avvalersi dei sistemi informativi in possesso dell'Ente parco dell'Etna.
3. Per le specifiche esigenze derivanti dalla situazione emergenziale connessa con i fenomeni eruttivi del vulcano Etna e con gli eventi sismici che hanno interessato la provincia di Catania, e di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri citato in premessa e' autorizzato il conferimento di specifiche prestazioni lavorative, anche di carattere professionale, in deroga alla normativa indicata all'art. 8, anche a trattativa privata, ove necessario mediante affidamenti diretti senza la previa stipulazione di convenzioni in forma scritta, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 3254/2002.
 
Art. 12.
1. In favore del personale dei C.A.P.I. del Ministero dell'interno, direttamente impegnato nelle attivita' connesse con l'emergenza determinata dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso e Foggia e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, puo' essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di cento ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 3253/2002.
 
Art. 13.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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