IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto il Regolamento CE) n. 1257/1 999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. 28 del 1 febbraio 2000); Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. 0175/11 del 24 giugno 2000) che con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001)D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133 recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) "contratti di programma" della legge n. 662/1996; Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999), che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca; Viste le proprie delibere 1 febbraio 2001, n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 158/2001) con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro piu 364.928 migliaia di euro); Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2001) con la quale e' stato disposto l'accantonamento di 38.152,22 migliaia di euro per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma proposto dal Consorzio Sikelia, rinviando l'assegnazione definitiva di tali risorse alla completa definizione delle risultanze istruttorie; Vista la nota n. 0017895 del 27 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Sikelia, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana, da realizzarsi nella Regione siciliana (Obiettivo 1); Vista la nota n. 900230 del 31 maggio 2002 con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha comunicato la conclusione e l'aggiornamento dell'istruttoria relativa al contratto di programma sopra citato, ed ha richiesto l'assegnazione definitiva dei fondi accantonati con la citata delibera n. 81/2001; Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo principale la formazione innovativa di una struttura articolata che estenda ricerca, tecnologia e produzione ad altri elementi connessi con l'agricoltura e che presenta prospettive di sviluppo per l'economia del territorio in generale e per l'occupazione e la tutela dell'ecosistema ambientale in particolare; Considerato che la Regione siciliana ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto, ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio Programma operativo regionale (POR) ed ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria; Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 37.345,54 migliaia di euro con le economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3 stabilite con le citate delibere n. 20/2001 e n. 40/2001, cosi' come disposto con propria delibera n. 81/2001; Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive; Ritenuto di provvedere all'assegnazione definitiva delle risorse relative al finanziamento del contratto di programma Sikelia; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, con il Consorzio Sikelia, consorzio di piccole e medie imprese, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana da realizzarsi nella Regione siciliana, area obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 103.009,39 migliaia di euro, sono suddivisi in: investimenti nelle aziende agricole: 13.716,73 migliaia di euro; investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: 83.353,41 migliaia di euro; investimenti in pubblicita': 1.032,91 migliaia di euro; investimenti alla ricerca e allo sviluppo: 4.906,34 migliaia di euro, e sono relativi a n. 36 iniziative, cosi' come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera. 1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sono calcolate nella misura di: investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura massima del 50%, espresso in E.S.L., per quelli localizzati nelle zone agricole svantaggiate e nella misura del 40%, espresso in E.S.L., per quelli localizzati nelle altre aree; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nel massimo del 50% E.S.L. essendo le iniziative ubicate tutte in area obiettivo 1; aiuti a favore della pubblicita' dei prodotti agricoli: nel massimo del 75% E.S.L. previsto per le PMI dall'Aiuto di Stato n. 30/2002; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (Aiuto di Stato n. 729/2000) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti. 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 53.350,77 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 37.345,54 migliaia di euro. La restante somma di 16.005,23 migliaia di euro sara' a carico della Regione siciliana. 1.4. Il finanziamento sara' erogato in 3 annualita' a decorrere dal 2002 e sara' pari a 17.783,59 migliaia di euro per ciascuno anno. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3. 1.6 Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 300 ULA (Unita' Lavorative Annue). 1.7. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver compiutamente valutato la redditivita' dei singoli beneficiari delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola. Dovra' essere altresi' verificato che non si realizzi un aumento della capacita' di lavorazione e stoccaggio del vino a livello regionale e che venga dimostrato il possesso del diritto al reimpianto di vigneto da parte dei singoli produttori. Roma, 14 giugno 2002
Il presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 394 |