IL PRESIDENTE del consiglio dell'Universita' Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; Visto il nuovo statuto della Libera universita' di Bolzano emanato con decreto del presidente del Consiglio istitutivo n. 49/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 204 del 3 settembre 2001; Accertato la necessita' di integrare lo Statuto della Libera universita' di Bolzano; Vista la delibera del Consiglio istitutivo n. 203/2002 riguardante le modifiche allo statuto della Libera universita' di Bolzano; Visto il parere favorevole sulle modifiche statutarie in oggetto espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 4 marzo 2002; Accertato che in merito alle modifiche statutarie in oggetto il Ministro si e' espresso con decreto ministeriale 2 maggio 2002 (comunicato con lettera del 2 maggio 2002, prot. n. 1282), con il quale sono state formulate osservazioni in merito alle modifiche dell'allegato B; le modifiche riguardanti l'istituzione di nuovi corsi di studio non verranno pertanto emanate con il presente decreto; Accertato che la modifica dell'allegato B, riguardante la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuole secondarie non presenta l'istituzione di un nuovo corso di studio, ma solo un'integrazione degli indirizzi offerti; si intende pertanto approvata da parte del Ministero la modifica in oggetto; Decreta: Sono approvate le seguenti modifiche statutarie: Art. 1. Istituzione e autonomia dell'Universita' Si aggiunge il seguente comma: "5. La Libera universita' di Bolzano adotta un codice etico e comportamentale vincolante per la comunita' universitaria.". Art. 4. O r g a n i Al comma 1 si aggiunge la seguente lettera: "i) la commissione didattica paritetica;". Art. 7. Attribuzioni del consiglio dell'Universita' Al comma 4: "provincia" si sostituisce con "Universita'"; il comma modificato quindi e' il seguente: "Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono inoltrate al suddetto Ministro per il tramite della Universita' medesima.". Art. 15. Consiglio di facolta' Al comma 3, lettere a), b), c), d), e) della versione tedesca il termine "sie" si sostituisce con il termine "er". Art. 16. Commissione didattica paritetica L'articolo concernente la commissione didattica paritetica viene inserito dopo l'art. 15 ed e' il seguente: "1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attivita' didattica dei corsi di studio ad essa afferenti. 2. La commissione didattica paritetica e' composta di due docenti, scelti tra i membri del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso di strutture didattiche di classi di piu' corsi di studio e' assicurata la presenza nella commissione di almeno uno studente per ogni corso di studi attivato afferente alla classe. La commissione e' presieduta dal presidente del consiglio della struttura didattica o da un suo delegato. 3. La commissione didattica paritetica: a) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a monitorare le attivita' formative svolte nei corsi di studio afferenti alla struttura; b) propone al consiglio di facolta' le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica; c) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza.". Agli articoli compresi tra il 16 al 35 dello statuto viene assegnata la nuova numerazione che comprendera' gli articoli dal numero 17 al 36. Art. 26. Ammissione Il paragrafo "studenti iscritti" si sostituisce con "aspiranti-studenti dei corsi di studio offerti dall'Universita'"; cosi' recita il nuovo comma 1: "Agli aspiranti-studenti dei corsi di studio offerti dall'Universita' si applicano le norme vigenti previste per le universita' statali in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilita', anche disciplinari, eventualmente integrate da apposito regolamento.". Allegato B Strutture didattiche Lettera a) Facolta' scienze della formazione primaria - Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuole secondarie: si aggiunge il seguente nuovo indirizzo: "d. area giuridico-economica". Bolzano, 11 settembre 2002
Il presidente del consiglio dell'Università Schmidl Nota in lingua italiana. Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. 94 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da' notizia del bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca. Der Hinweis in deutscher Sprache au den obigen Verwaltungsakt gemaß Art. 5, Absatze 2 und 3 des Dekretes des Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 94 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird. |