IL DIRETTORE GENERALE Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994; Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di prevedere con proprio decreto, modalita' di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto; Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonche' di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate; Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2000, che ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale; Visto il decreto direttoriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2002, con il quale e' stata autorizzata in via sperimentale la raccolta telefonica del gioco del lotto con telefonia mobile su tutto il territorio nazionale della Societa' Omnitel Pronto Italia S.p.a. limitatamente a 50.000 propri clienti; Considerato che la fase di sperimentazione della raccolta telefonica del gioco del lotto, con telefonia mobile della Societa' Omnitel Pronto Italia S.p.a. non ha dato luogo ad alcun inconveniente di natura tecnica; Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto direttoriale del 24 aprile 2002: Decreta: Art. 1.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite telefonia mobile della Societa' Omnitel Pronto Italia S.p.a. e' estesa a tutti i clienti della predetta societa'. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2002
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 45 |