Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 4 dicembre 2002, n. 44
Art. 14, comma 2, della legge n. 30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello
stato ed alle aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato
Agli Enti pubblici non economici
Agli Uffici centrali di bilancio presso
le amministrazioni centrali ed uffici
centrali di ragioneria presso le
amministrazioni autonome dello Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Al Consiglio di Stato Segretariato
generale
Alla Corte dei conti Segretariato
generale
All'Amministrazione centrale della
Banca d'Italia Servizio rapporti con il
Tesoro

Con decreto ministeriale in data 1 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002, sono state apportate talune modifiche al precedente decreto del 2 aprile 1997 recante la disciplina della emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 30/1997.
In particolare il cennato provvedimento che non riproduce le disposizioni in materia di dichiarazione di terzo (ex art. 4 del precedente decreto) prevede che le amministrazioni periferiche, in analogia a quanto stabilito per le amministrazioni centrali, inviino lo speciale ordine di pagamento alla sezione di tesoreria provinciale competente, per il tramite della pertinente ragioneria provinciale dello Stato.
Cio' al fine di monitorare il fenomeno ed assicurare, mediante interventi diretti sulle amministrazioni interessate, la sollecita sistemazione contabile dei pagamenti in conto sospeso dalle stesse effettuati.
A quest'ultimo proposito gli uffici centrali di bilancio e le ragionerie provinciali annoteranno annualmente, in ordine cronologico, in apposite scritture, gli speciali ordini di pagamento in conto sospeso ricevuti, l'ufficio emittente, la data di arrivo, quella di spedizione alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia ed infine quella di reintegro, da effettuarsi mediante l'emissione di un titolo di spesa tratto sul pertinente capitolo di bilancio e intestato al capo della sezione di tesoreria provinciale interessata.
Si soggiunge, infine, che l'originario termine per l'adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici, degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali e da lodi arbitrali. aventi efficacia esecutiva, e' stato portato, ai sensi dell'art. 147 della legge n. 388/2000, a centoventi giorni.
La presente integra le istruzioni a suo tempo impartite con circolare 18 ottobre 1997, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997.
Roma, 4 dicembre 2002
Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
 
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