Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 dicembre 2002
Ricostituzione delle commissioni provinciali cassa integrazione guadagni - settore edilizia, di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
del lavoro di Venezia
Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;
Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia;
Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;
Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettivita';
Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentativita' altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonche' il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;
Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Verona e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e la CGIL e, per i datori di lavoro, l'UNIONE ARTIGIANI e il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI;
Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;
Decreta:
Art. 1.
E' costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Verona, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:
direttore della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Verona o suo delegato, presidente:
dott. Giuseppe Festa, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Verona o suo delegato;
Argiolas Gabriele, rappresentante CGIL, membro effettivo settore industria;
Lodola Silvano, rappresentante CGIL, membro supplente settore industria;
Roman Giorgio, rappresentante CISL, membro effettivo settore artigianato;
Ferrari Giorgio, rappresentante CISL, membro supplente settore artigianato;
Sandri Alberto, rappresentante collegio costruttore edili, membro effettivo settore industria;
Stoppa Maurizio, rappresentante collegio costruttore edili, membro supplente settore industria;
Ferrari Roberto, rappresentate unione provinciale artigiani, membro effettivo settore artigianato;
Cozza Beatrice, rappresentate unione provinciale artigiani, membro supplente settore artigianato.
 
Art. 2.
La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Venezia, 19 dicembre 2002
Il direttore: Orlandi
 
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