Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 19 dicembre 2002 |
Ricostituzione delle commissioni provinciali cassa integrazione guadagni - settore edilizia, di Verona. |
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IL DIRETTORE REGIONALE del lavoro di Venezia Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro; Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato; Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia; Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione; Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettivita'; Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentativita' altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonche' il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia; Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Verona e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e la CGIL e, per i datori di lavoro, l'UNIONE ARTIGIANI e il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI; Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate; Decreta: Art. 1. E' costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Verona, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori: direttore della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Verona o suo delegato, presidente: dott. Giuseppe Festa, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Verona o suo delegato; Argiolas Gabriele, rappresentante CGIL, membro effettivo settore industria; Lodola Silvano, rappresentante CGIL, membro supplente settore industria; Roman Giorgio, rappresentante CISL, membro effettivo settore artigianato; Ferrari Giorgio, rappresentante CISL, membro supplente settore artigianato; Sandri Alberto, rappresentante collegio costruttore edili, membro effettivo settore industria; Stoppa Maurizio, rappresentante collegio costruttore edili, membro supplente settore industria; Ferrari Roberto, rappresentate unione provinciale artigiani, membro effettivo settore artigianato; Cozza Beatrice, rappresentate unione provinciale artigiani, membro supplente settore artigianato. |
| Art. 2. La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Venezia, 19 dicembre 2002 Il direttore: Orlandi |
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